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Legge regionale 2 gennaio 2019, n. 2

Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP).

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 9 gennaio 2019





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visti l'articolo 4, comma 1, lettera z); l'articolo 44 e l'articolo 63, comma 2, dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica);


Visto il Sito esternodecreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 23 maggio 2014, n.80 ;


Vista la legge regionale 3 novembre 1998, n. 77 (Riordino delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica);


Considerato quanto segue:


1. L'attuale governance del sistema di edilizia residenziale pubblica (ERP) ha palesato molteplici criticità, in particolare sotto il profilo dell'eterogeneità dei modelli di gestione e dei livelli di economicità e di efficienza del sistema;


2. La considerazione dei suddetti aspetti disfunzionali suggerisce l'adozione di interventi, perseguiti tramite intese con comuni e società di gestione del patrimonio di ERP, finalizzati all'omogeneizzazione dei rapporti giuridici e finanziari tra i soggetti titolari delle funzioni in materia e allo svolgimento in forma associata di alcune attività particolarmente qualificanti, nell'ottica di un incremento di efficienza del sistema nel suo complesso;


3. In relazione alla disciplina gestionale degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, pur confermando sostanzialmente l'attuale impianto di determinazione e utilizzazione del canone di locazione degli alloggi ERP, viene fissato un valore locativo convenzionale che opera come limite oggettivo del canone di locazione nelle sue varie tipologie;


4. L'obiettivo di un utilizzo ottimale del patrimonio di edilizia residenziale pubblica è perseguito anche con una disciplina del sottoutilizzo degli alloggi, calcolato in base al rapporto tra numero dei vani e numero dei componenti del nucleo familiare assegnatario, che preveda una maggiorazione del canone di locazione esclusivamente nei casi in cui il nucleo familiare stesso non acconsenta alla mobilità verso un alloggio di dimensioni adeguate;


5. Una razionale gestione dei contratti di locazione degli alloggi, in particolare nella delicata fase della decadenza per il superamento del limite della situazione economica e della conseguente risoluzione del contratto, suggerisce una regolamentazione più puntuale degli aspetti procedurali


6. Si ritiene opportuno che i comuni assegnino gli alloggi perseguendo la più efficace integrazione culturale, funzionale a garantire una sostenibile convivenza nei contesti abitativi in cui sono ubicati alloggi ERP;


7. I requisiti per la partecipazione al bando di assegnazione degli alloggi necessitano di una ridefinizione che, per i beni immobili e per i beni mobili registrati, individui i parametri per determinarne il valore in modo oggettivo, rendendo così l'applicazione delle norme meno onerosa in termini gestionali.

Approva la presente legge



Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 60 .

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 62 .

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 63 .

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Parola così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 63 .

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 64 .

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Lettera così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 65 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 66 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.