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Legge regionale 2 gennaio 2019, n. 2

Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP).

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 9 gennaio 2019

Art. 6
Alloggi soggetti alla disciplina regionale
1. La disciplina di cui alla presente legge si applica agli alloggi di ERP, ossia a quelli in qualunque tempo acquisiti, realizzati o recuperati dallo Stato, da enti pubblici territoriali e dalle società di gestione del patrimonio di ERP, a totale carico o con il concorso dello Stato, della Regione e di enti pubblici territoriali, nonché a quelli acquisiti, realizzati o recuperati da enti pubblici non economici comunque utilizzati per le finalità sociali proprie dell'ERP, e gli alloggi costituiti con programmi speciali o straordinari.
2. Sono esclusi dall’applicazione della presente legge gli alloggi:
a) realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci;
b) realizzati o recuperati da imprese, cooperative, o dai soggetti di cui al comma 1, con programmi di edilizia agevolata o convenzionata;
c) di proprietà degli enti pubblici previdenziali, purché non acquisiti, realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso dello Stato o della Regione.
3. Le norme della presente legge relative alla determinazione del canone di locazione degli alloggi si applicano altresì agli alloggi di servizio, ossia a quelli per i quali la legge prevede la concessione amministrativa in connessione con particolari funzioni attribuite a pubblici dipendenti.
4. La Giunta regionale, su proposta dell’ente proprietario, può autorizzare l’esclusione temporanea o permanente dall’applicazione della presente legge di taluni degli alloggi di cui al comma 1, ove speciali circostanze giustifichino la sottrazione alle finalità sociali proprie dell’ERP. La valutazione della proposta di esclusione terrà conto dell‘esigenza di evitare fenomeni di periferizzazione degli insediamenti ERP. L’autorizzazione è in ogni caso subordinata all’adozione di forme di compensazione, finalizzate a mantenere inalterato il potenziale del patrimonio di ERP.
5. Sono altresì soggetti alla disciplina della presente legge le case parcheggio ed i ricoveri provvisori non appena siano cessate le cause dell’uso contingente per i quali sono stati realizzati e purché abbiano standard tipologici abitativi adeguati.
6. I soggetti gestori garantiscono l'aggiornamento dei dati relativi agli alloggi ed ai nuclei familiari assegnatari per l’implementazione del sistema informativo di cui all'articolo 3, comma 2, con le modalità definite dalla delibera della Giunta regionale di cui allo stesso articolo, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.
7. Con bandi speciali la Giunta regionale provvede a localizzare gli interventi destinati alla soluzione dei problemi abitativi di particolari categorie sociali, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 4, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica).

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 60 .

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 62 .

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 63 .

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Parola così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 63 .

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 64 .

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Lettera così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 65 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 66 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.