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Legge regionale 2 gennaio 2019, n. 2

Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP).

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 9 gennaio 2019

Art. 13
Assegnazione in mobilità degli alloggi
1. Il comune procede all'assegnazione in mobilità qualora, accertata una situazione di sottoutilizzo ai sensi dell'articolo 12, comma 6, o dell'articolo 20, comma 7, o una situazione di sovraffollamento dell’alloggio individui un alloggio adeguato alla ricollocazione del nucleo familiare ivi residente. Nei casi di cui all’articolo 20, comma 7, il canone di locazione è altresì rideterminato in base al disposto dell'articolo 27, commi 1, 2 e 3.
2. Per il nucleo familiare nei cui confronti sia stata disposta l'assegnazione in mobilità dell'alloggio utilizzato, ai sensi dell'articolo 20, comma 7, restano precluse le variazioni di cui all'articolo 17, eccetto quelle consentite al comma 4, nonché l'ospitalità temporanea di cui all'articolo 18, comma 1.
3. Al fine di favorire le procedure di mobilità nelle medesime zone e contesti sociali ove gli assegnatari in sottoutilizzo già abitano, i comuni possono procedere, laddove possibile ai sensi delle normative vigenti, al frazionamento o accorpamento di alloggi resisi disponibili.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 60 .

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 62 .

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 63 .

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Parola così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 63 .

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 64 .

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Lettera così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 65 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 66 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.