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Legge regionale 16 aprile 2019, n. 19

Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021.

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 19 aprile 2019

Art. 17
Anticipazione di liquidità per pagamento dei debiti del servizio sanitario regionale, in attuazione dell’articolo 1, commi da 849 a 858, Sito esternodella Sito esternol. 145/2018
1. La Regione, con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, è autorizzata a stipulare, per conto delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale (SSR) che ne hanno fatto richiesta, una anticipazione di liquidità pari ad euro 82.287.149,38, ai sensi dell’articolo 1, commi da 849 a 858 Sito esternodella Sito esternolegge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 – 2021).
2. L’anticipazione di liquidità che sarà erogata alla Regione dall’istituto finanziatore per l’importo di euro 82.287.149,38 è imputata alla Tipologia di entrata 200 “Accensione Prestiti a breve termine” del Titolo 6 “Accensione Prestiti” del bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019.
3. All’onere di spesa relativo alla restituzione dell’anticipazione di cui al comma 1, pari ad euro 82.287.149,38 si fa fronte nell’ambito degli stanziamenti della Missione 50 “Debito pubblico”, (4)

Parole così sostituite con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 26.

Programma 02 “Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari”, (4)

Parole così sostituite con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 26.

Titolo 4 “Rimborso prestiti” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019.
4. Gli oneri finanziari connessi all’anticipazione di liquidità di cui al comma 1, da corrispondere all’ente finanziatore, sono stimati in euro 650.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 50 “Debito pubblico”, (4)

Parole così sostituite con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 26.

Programma 01 “Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari”, (4)

Parole così sostituite con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 26.

Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019.

Note del Redattore:

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Preambolo così sostituito con l.r. 31 maggio 2019, n. 26 , art.1 .

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Articolo così sostituito con l.r. 31 maggio 2019, n. 26 , art. 2 .

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 13 novembre 2019, n. 65 , art. 26 .

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Punto così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 34 .

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Nota soppressa.

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Parole prima sostituite con l.r. 13 novembre 2019, n. 65 , art. 25 , poi così sostituite con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 36 .

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Comma prima sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 36 ; poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 25 .

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Comma prima sostituito con l.r. 5 maggio 2020, n. 28 , art. 1 ; poi così sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 10 , comma 2.

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2020, n. 93 , art. 5 .

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Note soppresse.

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Comma prima sostituito con l.r. 5 maggio 2020, n. 28 , art. 1 ; poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 24 .

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 25 .

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Note soppresse.

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Parola così sostituita con l.r. 7 giugno 2022, n. 16 , art. 4 , comma 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 7 giugno 2022, n. 16 , art. 4 , comma 3.

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Nota soppressa.

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Parole inserite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 10 , comma 1.

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Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 10 , comma 3.

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Nota soppressa.

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 11 , comma 1, lettera a.

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 11 , comma 1, lettera b.

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Parole soppresse con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 11 , comma 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 11 , comma 3.

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Lettera aggiunta con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 11 , comma 4.

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Parola così sostituita con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 10 .

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 10 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.