Menù di navigazione

Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83

Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 10 gennaio 2020

Art. 9
Variazioni della tipologia di attività
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, il titolare di autorizzazione all'esercizio di una delle tipologie di attività previste dal medesimo articolo 2 che intende svolgere anche un’altra tipologia di attività, inoltra istanza di autorizzazione al SUAP competente, secondo lo schema tipo approvato con decreto del dirigente regionale competente per materia, allegando la documentazione di cui all’articolo 7, comma 2, lettera b).
2. Al procedimento si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7, commi 3, 4 e 5.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 88 del 2021 si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 88 del 2021 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, lettera a), comma 2, lettera a), comma 3, lettera a), e comma 4, della l.r. 83/2019.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.