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Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83

Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 10 gennaio 2020

Art. 7
Procedura per il rilascio dell’autorizzazione
1. Il soggetto interessato presenta al SUAP nel cui territorio ha la sede legale la domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto sanitario di soccorso secondo lo schema tipo approvato con decreto del dirigente regionale competente per materia.
2. La domanda di cui al comma 1 è corredata della seguente documentazione:
a) l’indicazione della sede legale e della sede o delle sedi operative;
b) l’elenco dei mezzi di soccorso e quello dei soccorritori che prestano servizio presso il soggetto interessato;
c) nel caso di ente o associazione, l’atto costitutivo e statuto dal quale risulti, tra i fini statutari, il trasporto sanitario oppure gli estremi del provvedimento di iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’Sito esternoarticolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'Sito esternoarticolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 );
d) nel caso di impresa, gli estremi di iscrizione al registro delle imprese.
3. La commissione di vigilanza e controllo di cui all’articolo 10 accerta il possesso dei requisiti, conservando agli atti la documentazione acquisita nel corso delle verifiche, e trasmette il proprio parere motivato al comune entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.
4. Qualora la commissione di vigilanza e controllo, nel corso delle attività di verifica, riscontri carenze o irregolarità sanabili, ne dà comunicazione al comune, il quale, per il tramite del SUAP, prescrive al soggetto richiedente la regolarizzazione entro il termine perentorio di dieci giorni. Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine, la commissione di vigilanza e controllo verifica l’adempimento delle prescrizioni impartite e trasmette al comune parere motivato.
5. Nei venti giorni successivi alla trasmissione del parere da parte della commissione di vigilanza e controllo il comune adotta il provvedimento di autorizzazione o di diniego. Contro il provvedimento è ammesso ricorso in opposizione.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 88 del 2021 si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 88 del 2021 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, lettera a), comma 2, lettera a), comma 3, lettera a), e comma 4, della l.r. 83/2019.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.