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Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83

Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 10 gennaio 2020

Art. 6
1. La Giunta regionale, con regolamento, definisce i requisiti tecnici e organizzativi che i soggetti devono possedere per svolgere l'attività di cui all'articolo 2.
2. In particolare il regolamento:
a) individua le attrezzature tecniche ed il materiale dei mezzi di soccorso;
b) disciplina i requisiti e i percorsi formativi obbligatori per i soccorritori e i formatori;
c) disciplina i requisiti e la formazione specifica riservata agli autisti per la guida delle autoambulanze.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 88 del 2021 si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 88 del 2021 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, lettera a), comma 2, lettera a), comma 3, lettera a), e comma 4, della l.r. 83/2019.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.