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Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83

Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 10 gennaio 2020

Art. 5
Autoveicoli di soccorso di proprietà delle aziende unità sanitarie locali
1. A seconda delle esigenze e particolarità dei territori toscani, a supporto ed integrazione del sistema di trasporto sanitario, le aziende USL utilizzano autoveicoli di soccorso di loro proprietà. L’equipaggio degli autoveicoli di soccorso è composto da personale medico in rapporto di dipendenza o convenzionale con l’azienda USL, da personale infermieristico in rapporto di dipendenza con l’azienda USL, da soccorritori di livello avanzato.
2. La composizione minima dell’equipaggio, le attrezzature tecniche e il materiale degli autoveicoli di soccorso sono definiti con regolamento regionale.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 88 del 2021 si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 88 del 2021 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, lettera a), comma 2, lettera a), comma 3, lettera a), e comma 4, della l.r. 83/2019.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.