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Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83

Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 10 gennaio 2020

Art. 15
1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva il regolamento di cui all'articolo 6, definendo, altresì, i termini di adeguamento ai nuovi requisiti da parte dei soggetti che già operano nell'ambito dell'attività di trasporto sanitario e delle relative comunicazioni.
2. I soggetti che già operano nell'ambito dell'attività di trasporto sanitario alla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono al SUAP competente per territorio, entro il termine stabilito dal regolamento di cui all'articolo 6, la dichiarazione sostitutiva ai sensi Sito esternodel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante l'adeguamento ai requisiti fissati con il regolamento medesimo. Trascorso tale termine senza che la dichiarazione sostitutiva sia stata trasmessa il comune provvede a revocare l'autorizzazione.
3. La commissione di vigilanza e controllo procede alle verifiche sul possesso dei nuovi requisiti con le modalità di cui all'articolo 11, commi 2 e 3.
4. I procedimenti autorizzativi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché i procedimenti sanzionatori relativi a violazioni accertate sono conclusi con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge regionale 22 maggio 2001, n. 25 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'esercizio del trasporto sanitario) ed al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 ottobre 2001, n. 46/R (Regolamento regionale di attuazione della LR 22.5.2001, n. 25 "Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'attività di trasporto sanitario”).
5. I procedimenti autorizzativi e sanzionatori avviati dopo l’entrata in vigore della presente legge, ma prima della operatività dei requisiti previsti dal regolamento di cui all’articolo 6, sono conclusi sulla base dei requisiti individuati sotto la vigenza della l.r. 25/2001 .
6. Nelle more dell’istituzione del registro unico nazionale del Terzo settore, ai fini di cui all’articolo 7, comma 2, lettera c), sono trasmessi gli estremi del provvedimento di iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative in materia di Terzo settore.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 88 del 2021 si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 88 del 2021 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, lettera a), comma 2, lettera a), comma 3, lettera a), e comma 4, della l.r. 83/2019.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.