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Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83

Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 10 gennaio 2020

Art. 14
1. È istituito, presso la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, un nucleo tecnico permanente composto dal direttore della competente direzione regionale o suo delegato, che lo presiede, dai direttori dei dipartimenti di emergenza-urgenza o loro delegati, dai direttori dei dipartimenti delle professioni infermieristiche e ostetriche o loro delegati, dai legali rappresentanti o loro delegati degli organismi regionali maggiormente rappresentativi delle associazioni di volontariato di cui all’articolo 76 septies, comma 1, lettera e), della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale), e dal legale rappresentante del comitato regionale della CRI o suo delegato.
2. Il nucleo tecnico permanente ha il compito di monitorare l’attuazione della legge e può formulare osservazioni e proposte in merito all'aggiornamento dei requisiti di cui all'articolo 6, nonché sulla modulistica utilizzata dalla commissione di vigilanza e controllo per l'attività di verifica, da adottarsi con decreto del dirigente regionale competente per materia.
3. Con regolamento regionale sono definite le modalità di funzionamento del nucleo tecnico permanente.
4. I componenti del nucleo tecnico permanente operano a titolo gratuito.

Note del Redattore:

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 88 del 2021 si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 88 del 2021 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, lettera a), comma 2, lettera a), comma 3, lettera a), e comma 4, della l.r. 83/2019.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.