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Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83

Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 10 gennaio 2020

Art. 13
Sanzioni
1. L'esercizio delle attività di trasporto sanitario di soccorso da parte di un soggetto privo di autorizzazione comporta la sanzione amministrativa da un minimo di 2.500,00 euro ad un massimo di 15.000,00 euro ed il divieto di esercizio del trasporto sanitario di soccorso disposto da parte dell'autorità comunale competente per i successivi tre anni.
2. L'inosservanza degli obblighi di cui all’articolo 3 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 1.000,00 euro ad un massimo di 6.000,00 euro.
3. Nel caso di cui al comma 2 la commissione di vigilanza e controllo ne dà comunicazione al comune, il quale, per il tramite del SUAP, impartisce al titolare dell’autorizzazione le prescrizioni necessarie a ripristinare l’osservanza degli obblighi violati e può disporre la sospensione dell’attività fino a che il soggetto autorizzato non abbia adempiuto le prescrizioni.
4. Il comune può revocare l'autorizzazione:
a) qualora il titolare dell’autorizzazione continui ad esercitare l’attività nonostante la sospensione disposta ai sensi del comma 3;
b) a seguito di reiterate e gravi violazioni degli obblighi di cui all’articolo 3.
5. Le sanzioni ed i periodi di sospensione sono raddoppiati, nel minimo e nel massimo, nel caso in cui il soggetto che ha violato gli obblighi di cui all’articolo 3 commetta un'altra violazione della stessa indole nei cinque anni successivi.
6. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative, si applicano le disposizioni della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).
7. La competenza all'accertamento delle violazioni spetta alla commissione di vigilanza e controllo.
8. La competenza all’adozione delle prescrizioni di adeguamento e all'applicazione delle sanzioni è del comune nel cui territorio la violazione è accertata.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 88 del 2021 si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 88 del 2021 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, lettera a), comma 2, lettera a), comma 3, lettera a), e comma 4, della l.r. 83/2019.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.