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Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83

Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 10 gennaio 2020

Art. 12
Vigilanza sugli enti non soggetti ad autorizzazione
1. L'azienda USL si avvale della commissione di vigilanza e controllo per verificare il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), ed e), da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, che svolgono attività di trasporto sanitario di soccorso sul territorio regionale.
2. La commissione di vigilanza e controllo verifica, almeno a cadenza biennale, il rispetto degli obblighi di cui al comma 1, con metodo a campione su una percentuale non inferiore al 30 per cento dei soggetti che operano nel territorio di competenza.
3. La Giunta regionale, con regolamento, definisce le modalità di trasmissione alla commissione di vigilanza e controllo dell'elenco aggiornato dei mezzi di soccorso in dotazione ai soggetti di cui al comma 1.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 88 del 2021 si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 88 del 2021 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, lettera a), comma 2, lettera a), comma 3, lettera a), e comma 4, della l.r. 83/2019.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.