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Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 82

Partecipazione della Regione Toscana alle politiche dell’Unione europea. Modifiche alla l.r. 26/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 10 gennaio 2020





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, terzo, quinto e nono comma, della Costituzione;


Visto l’articolo 3, commi 3, 4 e 5, l’articolo 4, comma 1, lettere p), q), e r), l’articolo 11, comma 2, l’articolo 70 e l’articolo 71 dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla Sito esternolegge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 );


Vista la Sito esternolegge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea);


Vista la legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana);


Considerato quanto segue:


1. Il Trattato di Lisbona riconosce alle regioni, in qualità di enti territoriali dotati di potestà legislative, un ruolo rilevante, accanto all’Unione europea e agli stati membri, nel processo di partecipazione alle politiche europee, anche in considerazione del fatto che le politiche europee attengono a materie che, nell’ordinamento giuridico italiano, spesso sono affidate alle competenze legislative regionali;


2. L’articolo. 117, primo comma, della Costituzione prevede che la potestà legislativa sia esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Il quinto comma dello stesso articolo prevede poi che le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipino alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi europei e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza;


3. Le norme di procedura adottate dallo Stato in attuazione delle disposizioni costituzionali sopra richiamate sono attualmente contenute nella Sito esternol. 234/2012 , che assegna alle regioni un ruolo significativo, sia con riferimento alla partecipazione alla fase di formazione delle politiche europee, sia con riferimento all’attuazione del diritto dell’Unione europea. In particolare, si fa riferimento alle disposizioni relative sia alla partecipazione alla fase ascendente (articolo 24 “Partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea” e articolo 25 “Partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle assemblee, dei consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano”), sia alla fase discendente (articolo 40 “Recepimento delle direttive europee da parte delle regioni e delle province autonome”);


4. La rilevanza del ruolo assegnato alle regioni nel nuovo contesto europeo e nazionale richiede una riorganizzazione del sistema normativo e strumentale che disciplina la partecipazione della Regione alla formazione e all’attuazione del diritto europeo;


5. Il Consiglio regionale, con la risoluzione 26 giugno 2017, n. 153 (In merito all’istituzione della sessione europea nell’ambito delle attività del Consiglio regionale), si è impegnato ad istituire, mediante modifica del regolamento interno ed aggiornamento della l.r. 26/2009 , una sessione europea nell’ambito della propria attività, con cadenza annuale, da tenersi entro il mese di marzo, in modo da creare un luogo istituzionale di confronto tra la Giunta regionale e il Consiglio regionale finalizzato alla definizione della posizione unitaria della Regione Toscana sulle diverse tematiche europee e funzionale a dare concreta attuazione alle attività inerenti alla partecipazione della Regione alla fase ascendente nonché alle attività relative all’adeguamento della regolamentazione regionale agli obblighi europei;


6. Con la stessa risoluzione 153/2017 il Consiglio regionale si è inoltre impegnato ad effettuare l’aggiornamento della l.r. 26/2009 e del proprio regolamento interno anche al fine di rafforzare il ruolo della commissione competente per le politiche europee, qualificandola come permanente e assegnandole un ruolo centrale nella procedura in cui si articola la sessione europea;


7. In tale quadro assume rilievo la previsione della legge europea regionale quale strumento per adeguare periodicamente l’ordinamento regionale a quello europeo e dare immediata attuazione alle direttive europee nelle materie di propria competenza;


8. È necessario intervenire in via manutentiva per adeguare la l.r. 26/2009 alla Sito esternol. 234/2012 ;

9. Al fine di consentire l’adempimento delle necessarie misure organizzative conseguenti alle disposizioni previste dalla presente legge, è opportuno prevedere che l’applicazione delle stesse decorra dalla XI legislatura regionale.


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.