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Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 80

Legge di stabilità per l'anno 2020.

Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 31 dicembre 2019





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, e l’articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;


Visto l’articolo 4 dello Statuto;


Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);


Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549);


Vista la legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche);


Vista la legge regionale 25 giugno 2009, n. 32 (Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);


Vista la legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);


Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);


Vista la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016);


Vista la legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico);


Vista la legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60 (Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 81 (Interventi atti a favorire la mobilità individuale e l'autonomia personale delle persone con disabilità);


Vista la legge regionale 5 dicembre 2018, n. 68 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2018-2020);


Vista la legge regionale 27 novembre 2018, n. 65 (Disposizioni in merito alle articolazioni territoriali delle zone-distretto);


Vista la legge regionale 28 novembre 2018, n. 66 (Disposizioni in merito al trattamento domiciliare del paziente emofilico);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019);


Vista la legge regionale 16 aprile 2019, n. 17 (Documento unico di regolarità contributiva. Modifiche alla l.r. 40/2009);


Vista la legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021);


Vista la legge regionale 30 luglio 2019, n. 52 (Interventi urgenti per lo sviluppo e il rilancio di alcuni comparti di produzione agricola condizionati negativamente dall’andamento climatico);


Vista la legge regionale 6 agosto 2019, n. 57 (Sostegno al processo di razionalizzazione del sistema di gestione delle infrastrutture per il trasferimento tecnologico);


Vista la legge regionale 13 novembre 2019, n. 65 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021);


Visto il parere favorevole della Commissione regionale per le pari opportunità, espresso nella seduta del 10 dicembre 2019;


Vista la nota del 13 dicembre 2019 con la quale il Consiglio delle autonomie locali ha comunicato di non avere espresso il parere obbligatorio di competenza;


Vista la nota del 13 dicembre 2019 con la quale la Conferenza permanente delle autonomie sociali ha comunicato di non avere espresso il parere obbligatorio di competenza;


Considerato quanto segue:


1. È necessario chiarire l'ambito di applicazione del tributo speciale di cui alla legge 28 dicembre1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), per gli impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi, facendo riferimento esplicito alle operazioni previste dall'allegato B alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);


2. È necessario modificare la l.r. 60/1996 introducendo una riserva della quota di tributo spettante ai comuni, quantificandone l'entità in percentuale sul gettito del tributo;


3. A seguito dell’elevato numero di occupazioni senza titolo emerse, è necessario introdurre una proroga al 31 dicembre 2021 per il rilascio, da parte degli uffici regionali, della concessione ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 77/2016, al fine di portare a termine le verifiche avviate sulle occupazioni in questione;


4. È necessario stabilire che le risorse derivanti dai contributi geotermici, cosiddetta “quota regionale”, di cui all'articolo 16, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 vengano assegnati annualmente al Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche (CoSviG) s.c.r.l., analogamente a quanto previsto per le risorse derivanti dai canoni geotermici di cui all'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del medesimo d.lgs. 22/2010;


5. È necessario garantire, anche per l'anno 2022, la concreta realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3 della l.r. 32/2009 in tema di contrasto alla povertà attraverso le eccedenze alimentari e il progetto “Spesa per tutti”;


6. È opportuno stanziare la somma di euro 20.000.000,00 per la concessione di contributi straordinari a tutti i comuni con meno di 5.000 abitanti, da concedere in proporzione al valore del disagio, non finalizzati a singole e nominate tipologie di interventi (es. scuole, edifici pubblici, ecc.) ma alla generalità di interventi di investimento, liberamente scelti dal comune;


7. È opportuno incrementare del 5 per cento i compensi spettanti ai membri del Collegio dei revisori dei conti della Regione, cui sono attribuiti nuovi compiti in materia di controlli sulla contrattazione collettiva integrativa;


8. È opportuno stabilire che la Regione, attraverso una società “in house”, certifichi il rispetto delle migliori pratiche tecniche per l'edificazione, in modo da consentire ai comuni di ridurre gli oneri, avendo la certezza che tali migliori pratiche siano state effettivamente rispettate;


9. È opportuno procedere a rimodulazioni di alcune misure relative alle politiche regionali in materia di viabilità, prevedendo il ripristino, la variazione o la diversa allocazione delle risorse su successive annualità con il prossimo bilancio di previsione, in modo da assicurare la continuità degli interventi;


10. È necessario recepire le richieste formulate dal Governo in sede di esame delle leggi regionali 65/2018, 66/2018, 17/2019, e 19/2019, dando seguito all'impegno corrispondentemente assunto dal Presidente della Giunta regionale, per evitare l'impugnazione delle disposizioni in esame;


11. È necessario potenziare la dotazione finanziaria delle misure della l.r. 60/2017, che inserisce in un sistema organico le disposizioni per la tutela dei diritti della persona con disabilità ponendosi come uno strumento di riordino e di miglioramento della normativa regionale, supportando in particolare le attività di formazione;


12. È necessario prevedere anche per l'anno 2022 un contributo straordinario destinato ad interventi di manutenzione dell'itinerario della via Francigena, relativo a strade ubicate fuori dai centri abitati, la cui entità è commisurata al costo medio chilometrico ed alle tipologie di strade interessate;


13. È necessario ribadire l’interesse della Regione alla realizzazione di interventi contro la violenza di genere, finanziandoli per il triennio di riferimento del nuovo bilancio di previsione;


14. È opportuno proseguire il finanziamento di interventi strutturali correttivi e di adeguamento dei tratti coperti che rimuovano, o almeno riducano il rischio idraulico, garantendo o ripristinando la funzionalità idraulica dei tratti dei corsi d'acqua interessati;


15. È necessario potenziare la dotazione finanziaria delle misure della l.r. 81/2017 incrementando il fondo per la mobilità individuale e l’autonomia personale;


16. È necessario rafforzare le politiche regionali di sostegno agli investimenti del settore sciistico toscano a favore di interventi operati da imprese per il rinnovo della vita tecnica degli impianti di risalita collocati nelle aree vocate agli sport invernali d’interesse locale;


17. È opportuno contribuire alla riqualificazione dell'immobile ex ospedale di Luco di Mugello, conferito dalla Regione al patrimonio della Fondazione teatro del Maggio musicale fiorentino, con un contributo a favore della Fondazione che potrà così valorizzare il cespite patrimoniale;


18. È opportuno destinare la somma di euro 300.000,00, riconosciuti alla Regione Toscana quale parte civile a titolo di risarcimento del danno nella causa per il disastro della Costa Concordia, al Comune di Isola del Giglio per la ristrutturazione di alcune strutture nel territorio;


19. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporne l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Approva la presente legge


Note del Redattore:

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Parole così sostituite conl.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 56.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.