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Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 80

Legge di stabilità per l'anno 2020.

Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 31 dicembre 2019

Art. 15
Interventi sul porto di Marina di Carrara. Modifiche all'articolo 26 bis della l.r. 82/2015
1. Al comma 1 dell'articolo 26 bis della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016), le parole: “di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2039 ” sono sostituite dalle seguenti: “di euro 850.000,00 per ciascuno degli anni dal 2021 al 2040 ”.
2. Il comma 3 dell'articolo 26 bis della l.r. 82/2015 è sostituito dal seguente:
“3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata la spesa fino a un massimo di euro 850.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per vie d'acqua”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2021 e 2022. ”.
3. Al comma 4 dell'articolo 26 bis della l.r. 82/2015, le parole: “euro 1.000.000,00 annui a decorrere dall’anno 2021 e fino al 2039 ” sono sostituite dalle seguenti: “euro 850.000,00 annui a decorrere dall’anno 2023 e fino al 2040 .”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite conl.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 56.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.