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Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 81

Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 31 dicembre 2019





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visti gli articoli 11 e 37 dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42 ) e, in particolare, gli articoli 10, 11 e 36;


Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ) e, in particolare, gli articoli 18 e 19;


Visto il parere favorevole della Commissione regionale per le pari opportunità, espresso nella seduta del 10 dicembre 2019;


Vista la nota del 13 dicembre 2019, con la quale il Consiglio delle autonomie locali ha comunicato di non avere espresso il parere obbligatorio di competenza;


Vista la nota del 13 dicembre 2019, con la quale la Conferenza permanente delle autonomie sociali ha comunicato di non avere espresso il parere obbligatorio di competenza;


Visto il parere favorevole dal Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana, espresso in data 17 dicembre 2019, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana) sulla proposta di legge della Giunta regionale 25 novembre 2019, n. 59;


Considerato quanto segue:


1. Si rende necessario prevedere adeguati stanziamenti del bilancio di previsione 2020-2022 in funzione delle necessità di spesa per il sostegno delle politiche di intervento regionale da realizzare nel corso degli esercizi di riferimento;


Approva la presente legge



Note del Redattore:

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Articolo prima sostituito con l.r. 5 maggio 2020, n. 29, art. 3 ; poi sostituito con l.r. 27 novembre 2020, n. 94, art. 3 ; infine così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 100, art. 2 .

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Articolo così sostituito con l.r. 3 agosto 2020, n. 76, art. 4 , comma 1.

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Vedi modifiche apportate con l.r. 27 novembre 2020, n. 94 , pubblicata sul Sito esternoB.U. 2 dicembre 2020, n. 125 .

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Vedi modifiche apportate con l.r. 30 luglio 2021, n. 24, art. 12 , pubblicata sul Sito esternoB.U. 4 agosto 2021, n. 70 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.