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Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 81

Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 31 dicembre 2019

Art. 4
Disavanzo derivante da riaccertamento straordinario dei residui
1. Agli effetti di cui al comma 2, il disavanzo derivante dall’operazione di riaccertamento straordinario effettuata nell’esercizio 2015 ai sensi dell’articolo 3, commi 15 e 16, Sito esternodel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42 ) è approvato in euro 72.829.782,50 per l’anno 2020, in euro 69.916.591,20 per l’anno 2021 ed euro 67.003.399,9 per l’anno 2022.
2. Alla copertura di detto disavanzo si provvede, così come previsto nella deliberazione del Consiglio regionale 1° dicembre 2015, n, 77 (Ripiano del maggior disavanzo di amministrazione di natura tecnica di cui all’articolo 3, commi 15 e 16, Sito esternodel decreto legislativo 23 giugno 2011 . n. 11 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella Legge 5 maggio 2009, n. 42 ”), in trenta esercizi a quote annuali costanti di euro 2.913.191,30 a partire dal bilancio di previsione 2015.

Note del Redattore:

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Articolo prima sostituito con l.r. 5 maggio 2020, n. 29, art. 3 ; poi sostituito con l.r. 27 novembre 2020, n. 94, art. 3 ; infine così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 100, art. 2 .

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Articolo così sostituito con l.r. 3 agosto 2020, n. 76, art. 4 , comma 1.

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Vedi modifiche apportate con l.r. 27 novembre 2020, n. 94 , pubblicata sul Sito esternoB.U. 2 dicembre 2020, n. 125 .

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Vedi modifiche apportate con l.r. 30 luglio 2021, n. 24, art. 12 , pubblicata sul Sito esternoB.U. 4 agosto 2021, n. 70 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.