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Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 81

Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 31 dicembre 2019

Art. 11
Nota integrativa
1. Ai sensi dell’Sito esternoarticolo 11, comma 5, del d.lgs. 118/2011 è approvato l’allegato h) della presente legge, che dà conto dei seguenti aspetti:
a) criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando l’illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l’accantonamento a tale fondo;
b) elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2019, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente;
c) elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente;
d) elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili;
e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
f) elenco delle garanzie principali e sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
g) oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti dai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
h) elenco dei propri enti ed organismi strumentali;
i) elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa copertura percentuale.

Note del Redattore:

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Articolo prima sostituito con l.r. 5 maggio 2020, n. 29, art. 3 ; poi sostituito con l.r. 27 novembre 2020, n. 94, art. 3 ; infine così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 100, art. 2 .

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Articolo così sostituito con l.r. 3 agosto 2020, n. 76, art. 4 , comma 1.

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Vedi modifiche apportate con l.r. 27 novembre 2020, n. 94 , pubblicata sul Sito esternoB.U. 2 dicembre 2020, n. 125 .

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Vedi modifiche apportate con l.r. 30 luglio 2021, n. 24, art. 12 , pubblicata sul Sito esternoB.U. 4 agosto 2021, n. 70 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.