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Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 80

Legge di stabilità per l'anno 2020.

Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 31 dicembre 2019

Art. 45
Copertura finanziaria
1. Agli oneri conseguenti alle disposizioni della presente legge si fa fronte con le entrate previste nel bilancio di previsione 2020 – 2022, nel rispetto delle destinazioni ivi definite per missioni, programmi e titoli di spesa nell'ambito degli equilibri complessivi di bilancio, calcolati ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011 e riportati nel relativo prospetto inerente agli equilibri di bilancio di cui alla (1)

Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 56.

legge regionale 23 dicembre 2019, n. 81 .(Bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022).

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite conl.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 56.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.