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Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 80

Legge di stabilità per l'anno 2020.

Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 31 dicembre 2019

Art. 36
Incentivi per i servizi di trasporto ferroviario intermodale e trasbordato. Modifiche all'articolo 16 della l.r. 19/2019
1. Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 19/2019, le parole: “500.000,00 per l'anno 2020 ” sono sostituite dalle seguenti: “420.000,00 per l'anno 2020 ed euro 80.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022 ”.
2. Il comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 19/2019 è sostituito dal seguente:
“3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 420.000,00 per l'anno 2020, euro 80.000,00 per l'anno 2021 e euro 80.000,00 per l'anno 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 01 “Trasporto ferroviario”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022 .”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite conl.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 56.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.