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Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 80

Legge di stabilità per l'anno 2020.

Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 31 dicembre 2019

Art. 28
Finanziamento progettazione di interventi in materia di viabilità regionale. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 73/2018
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 73/2018 la parola: “425.000,00 ” è sostituita dalla seguente: “675.000,00 ”, e dopo le parole “con deliberazione della Giunta regionale ” sono aggiunte le seguenti: “ed in coerenza con il piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM) di cui alla l.r. 55/2011 ”.
2. Il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 77/2017 è sostituito dal seguente:
“2. All'onere di spesa di cui al comma 1, per un massimo di complessivi euro 1.352.847,00, si fa fronte come segue:
a) fino a un massimo di euro 367.847,00 per l'anno 2019, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019;
b) fino a un massimo di euro 675.000,00 per l’anno 2020 e di euro 310.000,00 per l’anno 2021, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020 e 2021 .”.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite conl.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 56.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.