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Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 80

Legge di stabilità per l'anno 2020.

Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 31 dicembre 2019

Art. 14
Interventi sul porto di Livorno. Modifiche all'articolo 34 della l.r. 86/2014
1. Al comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 86/2014, le parole: “per un importo massimo di euro 12.500.000,00 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2039 ” sono sostituite dalle seguenti: “per un importo massimo di euro 6.250.000,00 per l'anno 2021, di euro 12.500.000,00 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2040 e di euro 6.250.000,00 per l’anno 2041 ”.
2. Il comma 3 dell'articolo 34 della l.r. 86/2014 è sostituito dal seguente:
“3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino a un massimo di euro 6.250.000,00 per l'anno 2021 e di euro 12.500.000,00 per l'anno 2022, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 03 Trasporto per via d'acqua", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2021 e 2022. ”.
3. Al comma 4 dell'articolo 34 della l.r. 86/2014, le parole: “dall'anno 2021 e fino al 2039 ” sono sostituite dalle seguenti: “dall'anno 2023 e fino al 2040 e di euro 6.250.000,00 per l'anno 2041 ”.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite conl.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 56.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.