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Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 80

Legge di stabilità per l'anno 2020.

Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 31 dicembre 2019

CAPO II
Disposizioni di carattere finanziario
Art. 4
Risorse geotermiche e minerarie. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 45/97
1. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche), è sostituito dal seguente:
“2. Con deliberazione della Giunta regionale le risorse derivanti dai contributi geotermici di cui all'articolo 16, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99) nonché le risorse derivanti dai canoni geotermici di cui all'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del medesimo d.lgs. 22/2010, sono destinate annualmente:
a) per una quota fino al 70 per cento, alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 16, comma 9, del d.lgs. 22/2010, assegnandole al Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche s.c.r.l (CoSviG);
b) per una quota non superiore al 30 per cento, a copertura dell'attività annuale di monitoraggio della qualità dell'aria delle aree geotermiche svolta dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPAT) in base al piano delle attività di cui all'articolo 16 della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT") e dell'attività di gestione delle risorse stesse svolta dal CoSviG s.c.r.l.. ".
2. Il comma 2 bis dell'articolo 7 della l.r. 45/1997 è sostituito dal seguente:
"2 bis. Per le finalità di cui al comma 2 e nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento di cui al comma 2 ter, gli enti locali delle aree geotermiche, previa stipula di apposita intesa tra di loro, destinano le risorse di cui al comma 2, lettera a), a progetti di investimenti finalizzati agli obiettivi indicati all'articolo 16, comma 9, del d.lgs. 22/2010 e volti in particolare a:
a) realizzare o innovare, al fine di una loro maggiore efficienza energetica, impianti di teleriscaldamento;
b) aumentare l'efficienza energetica degli immobili e degli impianti;
c) attrarre investimenti di operatori economici nei settori dell'ambiente o dell'energia, con particolare riferimento alle attività di recupero e bonifica, nonché a quelle di produzione di energia sostenibile ed efficienza energetica;
d) realizzare interventi, anche infrastrutturali, funzionali allo sviluppo sociale ed economico. ".
3. Il comma 2 ter dell'articolo 7 della l.r. 45/1997 è sostituito dal seguente:
"2 ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, la Giunta regionale definisce con regolamento i criteri e le modalità a cui gli enti locali delle aree geotermiche e CoSviG s.c.r.l. si attengono nella destinazione delle risorse di cui al comma 2, lettera a). ”.
4. Il comma 3 dell'articolo 7 della 1.r. 45/1997 è abrogato.
Art. 5
Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 32/2009
1. Il comma 2 quater dell'articolo 4 della legge regionale 25 giugno 2009, n. 32 (Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari), è sostituito dal seguente:
“2 quater. Per il programma pluriennale di cui all'articolo 3 ed il progetto di cui all'articolo 3 bis, è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, cui si fa fronte come segue:
a) per l’anno 2019 nell’ambito degli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019;
b) per gli anni 2020, 2021 e 2022 nell’ambito degli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022. ”.
Art. 6
Finanziamenti straordinari a piccoli comuni. Inserimento dell'articolo 82 bis nella l.r. 68/2011
1. Dopo l'articolo 82 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), è inserito il seguente:
“Art. 82 bis Finanziamenti straordinari per investimenti
1. Per gli anni 2020, 2021, 2022, ai comuni aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono concessi contributi straordinari annuali per investimenti per un importo complessivo pari ad euro 20.000.000,00. Il contributo massimo concedibile a ciascun comune è costituito da una somma minima uguale per tutti, pari a euro 30.000,00, cui si aggiunge, a riparto delle ulteriori risorse disponibili, una somma calcolata in proporzione al valore dell’indicatore unitario del disagio di cui all’articolo 80, maggiorato del 20 per cento se il comune è ricompreso nell’elenco del progetto regionale 3 “Politiche per la montagna e per le aree interne”, di cui all’allegato A della deliberazione del Consiglio regionale 15 gennaio 2019, n. 2 (Sostituzione dell’Allegato 1a della deliberazione consiliare 18 dicembre 2018, n. 109 “Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale DEFR 2019”).
2. Per l’individuazione dei comuni interessati e dei valori del disagio si fa riferimento alla graduatoria di cui all’articolo 80 in vigore alla data del 1° gennaio 2020.
3. I contributi sono concessi per la realizzazione, entro l’anno di concessione, di nuove opere e lavori pubblici, rientranti tra gli interventi di investimento di cui all’articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2004”).
4. Nell’anno 2020 sono esclusi dal contributo gli interventi di cui al comma 3 su strade comunali. Per gli anni 2021 e 2022 il contributo per gli interventi su strade comunali può essere concesso a condizione che sussista cofinanziamento alla spesa da parte del comune in misura non inferiore al 10 per cento per i comuni fino a 3.000 abitanti e al 20 per cento per i restanti comuni. Il cofinanziamento non è richiesto quando l’intervento su strada comunale rientra tra gli interventi di somma urgenza di cui all’articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), e l’evento si è verificato nel medesimo anno di concessione e prima della presentazione della domanda.
5. Nell’anno 2020 i contributi possono essere concessi anche per gli interventi di cui al comma 3 per i quali è stato stipulato, nel medesimo anno e prima della presentazione della domanda, il contratto di affidamento dei lavori.
6. Ai fini della concessione e della determinazione della misura dei contributi:
a) la domanda deve risultare completa degli elementi e della documentazione previsti dalla deliberazione di cui al comma 12;
b) i contributi possono essere concessi a condizione che il comune non abbia ottenuto, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 3, altri finanziamenti pubblici o privati; fatta salva l’eventuale compartecipazione alla spesa a carico del bilancio del comune, l’intervento per il quale è concesso il contributo deve essere finanziabile per l’intero rispetto alla spesa lorda stimata;
c) su richiesta del comune, il contributo può essere determinato comprendendo anche le spese per la progettazione e per la direzione dei lavori, se i contratti di affidamento sono stipulati nell’anno di concessione del contributo; sono comunque escluse le spese di progettazione finanziate ai sensi dell’articolo 93.
7. Il comune può richiedere, all’atto della domanda, che gli sia concessa, per un unico intervento di cui al comma 3 che intende realizzare a totale carico del contributo regionale, una somma rientrante nel limite del contributo massimo concedibile, relativo a due o tre annualità all’interno del periodo 2020-2022.
8. Il contributo è liquidato a condizione che risultino regolarmente assolti gli obblighi informativi vigenti:
a) ai fini del monitoraggio delle opere pubbliche nell’ambito della banca dati delle amministrazioni pubbliche (MOP-BDAP), di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti);
b) ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 50/2016, anche tramite il sistema informativo dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici.
9. Il contributo è liquidato, per singolo intervento di cui al comma 3, secondo i seguenti criteri:
a) per gli interventi per i quali è prevista la conclusione entro l’anno di concessione dei contributi:
1) è liquidato il 50 per cento del valore dell’intervento risultante dai contratti stipulati, al netto dell’eventuale somma di compartecipazione alla spesa da parte del comune e comunque nei limiti del 50 per cento della somma concessa, dopo la data di stipulazione del contratto di affidamento dei lavori;
2) è liquidata la somma residua, nei limiti della somma concessa, sulla base dei pagamenti effettuati entro il 31 dicembre dell’anno di concessione del contributo o comunque della sussistenza entro la medesima data di spese esigibili; in caso di cofinanziamento necessario per interventi su strade comunali di cui al comma 4, possono essere liquidate solo somme residue che, considerati il complesso dei pagamenti effettuati e delle spese esigibili al 31 dicembre, non determinino il superamento della percentuale a carico del contributo regionale derivante dalla domanda di contributo;
b) per gli interventi per i quali è stato concesso un contributo su più annualità ai sensi del comma 7:
1) nella prima annualità, è liquidato il 50 per cento del contributo concesso, dopo la data di stipulazione del contratto di affidamento dei lavori; la somma residua dell’annualità è liquidata, nei limiti della somma concessa, sulla base dei pagamenti effettuati entro il 31 dicembre dell’anno di concessione del contributo o comunque della sussistenza entro la medesima data di spese esigibili;
2) per le restanti annualità, sulla base dei pagamenti effettuati semestralmente per ogni singola annualità o comunque della sussistenza entro il medesimo periodo di spese esigibili.
10. Il contributo per il singolo intervento di cui al comma 3 è revocato se il contratto di affidamento dei lavori non è stipulato entro cinque mesi dalla data di adozione del decreto di concessione. È altresì revocato:
a) nel caso di interventi per i quali è prevista la conclusione entro l’anno di concessione, per la parte della somma già concessa o già liquidata dalla Regione che non risulti pagata dal comune entro il 31 dicembre dell’anno di concessione o divenuta esigibile entro la medesima data;
b) nel caso di interventi per i quali è stato concesso un contributo su più annualità ai sensi del comma 7, per la parte della somma già concessa o già liquidata dalla Regione che non risulti pagata dal comune entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento o divenuta esigibile entro la medesima data.
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di realizzazione dell’intervento in esercizio associato. In tal caso:
a) la domanda di contributo è comunque effettuata dal comune, che resta il soggetto beneficiario del contributo medesimo e il destinatario dell’eventuale provvedimento di revoca;
b) ai fini della liquidazione rilevano i contratti stipulati dall’ente responsabile dell’esercizio associato e i pagamenti da esso effettuati;
c) ogni onere di documentazione è a carico del comune beneficiario, che provvede ad acquisirla dall’ente responsabile dell’esercizio associato.
12. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti:
a) i limiti di importo dei contributi di cui al comma 1 concedibili negli anni 2020, 2021 e 2022 a ciascuno dei comuni interessati;
b) il termine perentorio per la presentazione della domanda e i soggetti abilitati a presentarla;
c) la documentazione da presentare a corredo della domanda per gli interventi che si intendono realizzare e concludere entro il 31 dicembre dell’anno di concessione del contributo, e i soggetti che devono sottoscrivere le attestazioni e le dichiarazioni. Rientrano in tale documentazione anche la dichiarazione sulla riconducibilità dell’intervento alla tipologia di investimento di cui all’articolo 3, comma 18, della l. 350/2003, l’indicazione del codice unico di progetto e la spesa stimata lorda di ciascun intervento, nonché l’indicazione del responsabile unico del procedimento;
d) la documentazione da presentare per la liquidazione a cura del responsabile unico del procedimento; le modalità e i termini per effettuare le richieste di liquidazione o per comunicare l’esigibilità della spesa, anche al fine di evitare la revoca;
e) gli adempimenti dei comuni per eventuali regolarizzazioni o integrazioni attinenti alla domanda di contributo, la documentazione allegata, le richieste di liquidazione, e i termini perentori entro i quali devono essere svolti;
f) le modalità di revoca dei contributi concessi o liquidati, in conformità a quanto previsto dall’articolo 98;
g) la struttura regionale competente alla concessione del contributo e alla revoca del contributo, le altre strutture regionali interessate al procedimento, gli adempimenti che devono essere svolti, in particolare ai fini della verifica dell’assolvimento degli oneri informativi di cui al comma 8 e del controllo sullo stato di realizzazione dell’opera mediante consultazione dei dati contenuti nelle banche dati di cui al comma medesimo;
h) le ulteriori modalità operative di attuazione del presente articolo.
13. Le disposizioni del presente articolo costituiscono, a norma dell’articolo 98, disciplina speciale per la concessione, la liquidazione e la revoca dei contributi ivi previsti.
14. Ai contratti stipulati in attuazione del presente articolo si applicano le disposizioni regionali vigenti in materia di attività contrattuale.
15. Per l’attuazione di quanto previsto al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di euro 20.000.000,00, di cui euro 7.000.000,00 per l’anno 2020, euro 6.000.000,00 per l’anno 2021 ed euro 7.000.000,00 per l’anno 2022, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020 – 2022 .
Art. 7
Compiti dei revisori dei conti della Regione Toscana. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 40/2012
1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana), è sostituita dalla seguente:
“d) esercita il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, nonché con le disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e sul rispetto degli equilibri di finanza pubblica del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche); ”.
Art. 8
Indennità e rimborso spese dei revisori dei conti della Regione Toscana. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 40/2012
1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 40/2012 la parola: “22 ” è sostituita dalla seguente: “27 ”.
2. Al comma 2 bis dell'articolo 10 della l.r. 40/2012 la parola: “37 ” è sostituita dalla seguente: “42 ”.
Art. 9
Funzioni di certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici. Inserimento dell'articolo 217 bis nella l.r. 65/2014
1. Dopo l'articolo 217 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), è inserito il seguente:
“Art 217 bis Funzioni di certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici
1. Le funzioni di certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici sono svolte dalla Regione, per mezzo di una società “in house” che per statuto possa svolgere tale finizione, individuata con deliberazione della Giunta regionale.
2. Con la deliberazione di cui al comma 1 sono altresì stabilite le tariffe da applicare per la certificazione, entro i limiti stabiliti dagli organismi tecnici nazionali di riferimento, e le modalità di controllo della Regione sul servizio prestato. ”.
Art. 10
Adeguamenti a disposizioni regionali. Modifiche all'articolo 219 della l.r. 65/2014
1. Il comma 2 dell'articolo 219 della l.r. 65/2014 è abrogato.
Art. 11
Modalità di accesso agli incentivi. Sostituzione dell'articolo 221 della l.r. 65/2014
1. L'articolo 221 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
“Art. 221 Modalità di accesso agli incentivi
1. Per accedere agli incentivi di cui all'articolo 220 è necessario il preventivo rilascio della certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici di cui all'articolo 217 bis. ”.
Art. 12
Disposizioni finanziarie. Modifiche all'articolo 255 della l.r. 65/2014
1. Al comma 7 dell'articolo 255 della l.r. 65/2014, dopo la parola: "3, " è aggiunta la seguente: "4, ".
Art. 13
Raddoppio della linea ferroviaria Pistoia-Lucca. Modifiche all'articolo 33 della l.r. 86/2014
1. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015), le parole: “dal 2020 al 2039 ” sono sostituite dalle seguenti: “dal 2021 al 2040 ”.
2. Il comma 3 dell'articolo 33 della l.r. 86/2014 è sostituito dal seguente:
“3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino a un massimo di euro 12.500.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 01 “Trasporto ferroviario”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2021 e 2022 .”.
3. Al comma 4 dell'articolo 33 della l.r. 86/2014 le parole: “dal 2021 al 2039 ” sono sostituite dalle seguenti: “dal 2023 al 2040 ”.
Art. 14
Interventi sul porto di Livorno. Modifiche all'articolo 34 della l.r. 86/2014
1. Al comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 86/2014, le parole: “per un importo massimo di euro 12.500.000,00 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2039 ” sono sostituite dalle seguenti: “per un importo massimo di euro 6.250.000,00 per l'anno 2021, di euro 12.500.000,00 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2040 e di euro 6.250.000,00 per l’anno 2041 ”.
2. Il comma 3 dell'articolo 34 della l.r. 86/2014 è sostituito dal seguente:
“3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino a un massimo di euro 6.250.000,00 per l'anno 2021 e di euro 12.500.000,00 per l'anno 2022, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 03 Trasporto per via d'acqua", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2021 e 2022. ”.
3. Al comma 4 dell'articolo 34 della l.r. 86/2014, le parole: “dall'anno 2021 e fino al 2039 ” sono sostituite dalle seguenti: “dall'anno 2023 e fino al 2040 e di euro 6.250.000,00 per l'anno 2041 ”.
Art. 15
Interventi sul porto di Marina di Carrara. Modifiche all'articolo 26 bis della l.r. 82/2015
1. Al comma 1 dell'articolo 26 bis della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016), le parole: “di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2039 ” sono sostituite dalle seguenti: “di euro 850.000,00 per ciascuno degli anni dal 2021 al 2040 ”.
2. Il comma 3 dell'articolo 26 bis della l.r. 82/2015 è sostituito dal seguente:
“3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata la spesa fino a un massimo di euro 850.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per vie d'acqua”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2021 e 2022. ”.
3. Al comma 4 dell'articolo 26 bis della l.r. 82/2015, le parole: “euro 1.000.000,00 annui a decorrere dall’anno 2021 e fino al 2039 ” sono sostituite dalle seguenti: “euro 850.000,00 annui a decorrere dall’anno 2023 e fino al 2040 .”.
Art. 16
Titoli di efficienza energetica. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 89/2016
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 89 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2017) la parola “straordinarie ” è sostituita dalle seguenti: “del bilancio regionale ”.
2. Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 89/2016 è abrogato.
Art. 17
Interventi per le persone con disabilità. Modifiche all'articolo 29 della l.r. 60/2017
1. Il comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60 (Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità), è sostituito dal seguente:
“1. A decorrere dall'anno 2018, per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 27 è autorizzata la spesa di euro 150.000,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di euro 190.000,00 per l'anno 2020, cui si fa fronte:
a) per gli anni 2018 e 2019 rispettivamente con gli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 07 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali", Titolo 1 "Spese correnti" e con gli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 02 "Interventi per la disabilità", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018 e 2019;
b) per euro 150.000,00 per l'anno 2020 con gli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 02 "Interventi per la disabilità", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020;
c) per euro 20.000,00 per l'anno 2020 con gli stanziamenti della Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 02 "Formazione professionale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020;
d) per euro 20.000,00 per l'anno 2020 con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 03 "Trasporto per vie d'acqua", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020. ”.
Art. 18
Manutenzione dell'itinerario della Via Francigena. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 77/2017
1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018), le parole: “e 2021 ” sono sostituite dalle seguenti: “, 2021 e 2022 ”.
2. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 77/2017 è sostituita dalla seguente:
“b) di euro 120.000,00 per l'anno 2019 con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019 ;”.
3. Dopo la lettera b) del comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 77/2017 è aggiunta la seguente:
“b bis) di euro 120.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022 .”.
Art. 19
Interventi contro la violenza di genere. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 77/2017
1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 77/2017 le parole: “e 2021 ” sono sostituite dalle seguenti: “, 2021 e 2022 ”.
2. Il comma 4 bis dell'articolo 9 della l.r. 77/2017 è sostituito dal seguente:
“4 bis. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte:
a) fino a un massimo di euro 605.000,00 per l'anno 2019, con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019;
b) fino a un massimo di euro 205.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022 .”.
Art. 20
Manutenzione rete ciclabile. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 77/2017
1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 77/2017 la parola: “2021 ” è sostituita dalla seguente: “2022 ”.
2. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 77/2017 è sostituita dalla seguente:
“b) fino a un massimo di euro 174.000,00 per l'anno 2019, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019; ”.
3. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 77/2017 è aggiunta la seguente:
“b bis) fino a un massimo di euro 550.000,00 per il triennio 2020 – 2022, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022, secondo la seguente ripartizione:
1) euro 130.000,00 per l'anno 2020;
2) euro 210.000,00 per l'anno 2021;
3) euro 210.000,00 per l'anno 2022 .”.
Art. 21
Interventi finalizzati alla rimozione delle problematiche indotte dai tratti coperti dei corsi d'acqua. Modifiche all'articolo 18 della l.r. 77/2017
1. Il comma 5 bis dell'articolo 18 della l.r. 77/2017 è sostituito dal seguente:
“5 bis. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 530.000,00 per l'anno 2019, euro 1.000.000,00 per l'anno 2020, euro 1.500.000,00 per l'anno 2021 ed euro 432.000,00 per l'anno 2022, si fa fronte rispettivamente:
a) per euro 530.000,00 per l'anno 2019, con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019;
b) per euro 1.000.000,00 per l'anno 2020, euro 1.500.000,00 per l'anno 2021 ed euro 432.000,00 per l'anno 2022, con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020 – 2022 .”.
Art. 22
Interventi atti a favorire la mobilità individuale e l'autonomia personale delle persone con disabilità. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 81/2017
1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 81 (Interventi atti a favorire la mobilità individuale e l'autonomia personale delle persone con disabilità), è sostituito dal seguente:
“1. Per l’attuazione di quanto previsto all’articolo 5, comma 1, è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per ciascuna delle annualità 2019, 2020, 2021 e 2022, cui si fa fronte rispettivamente:
a) per l’anno 2019, per l’importo di euro 25.000,00 a valere sugli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”, Titolo 1 “Spese correnti” e, per l’importo di euro 175.000,00, a valere sugli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019;
b) per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per l’importo di euro 25.000,00 a valere sugli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”, Titolo 1 “Spese correnti” e, per l’importo di euro 175.000,00, a valere sugli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2020-2022. ”.
Art. 23
Articolazioni territoriali delle zone-distretto. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 65/2018
1. Alla fine del comma 8 dell’articolo 1 della legge regionale 27 novembre 2018, n. 65 (Disposizioni in merito alle articolazioni territoriali delle zone-distretto), sono aggiunte le parole: “, cui non competono indennità o compensi aggiuntivi .”.
Art. 24
Disposizioni in merito al trattamento domiciliare del paziente emofilico. Abrogazione dell'articolo 8 della l.r. 66/2018
1. L'articolo 8 della legge regionale 28 novembre 2018, n. 66 (Disposizioni in merito al trattamento domiciliare del paziente emofilico), è abrogato.
Art. 25
Contributo regionale alla Fondazione teatro del Maggio musicale fiorentino. Modifiche all'articolo 30 della l.r. 68/2018
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 5 dicembre 2018, n. 68 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2018-2020), è inserito il seguente:
“1 bis. Nell'ambito dell'intervento di cui al comma 1, al fine di contribuire alla riqualificazione del complesso immobiliare dell’ex ospedale di Luco di Mugello, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario dell’importo di euro 500.000,00 per l'anno 2020 a favore della Fondazione teatro del Maggio musicale fiorentino .”.
2. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 30 della l.r. 68/2018 è inserito il seguente:
“1 ter. L'erogazione del contributo avverrà successivamente alla formalizzazione del passaggio di proprietà dell’ex ospedale alla Fondazione teatro del Maggio musicale fiorentino ai sensi del comma 1. ”.
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 30 della l.r. 68/2018 è aggiunto il seguente:
“2 bis. All’onere di spesa di cui al comma 1 bis, pari ad euro 500.000,00 per l’anno 2020, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020. ”.
Art. 26
Sostegno alle PMI del “sistema neve” in Toscana per il rinnovo della vita tecnica degli impianti di risalita. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 73/2018
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019), le parole: “di euro 720.000,00 per gli anni 2019 e 2020 ” sono sostituite dalle seguenti: “di euro 400.000,00 per l'anno 2019, di euro 320.000,00 per l'anno 2020 e di euro 140.000,00 per l'anno 202 1”.
2. Il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 73/2018 è sostituito dal seguente:
“3. Agli oneri per l’attuazione di quanto previsto dal comma 1 si fa fronte:
a) fino all'importo massimo di euro 400.000,00 per l’anno 2019, con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019;
b) fino all'importo massimo di euro 320.000,00 per l'anno 2020 e di euro 140.000,00 per l'anno 2021, con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020 e 2021 .”.
Art. 27
Contributi straordinari per la qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio e la rigenerazione degli spazi urbani fragili. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 73/2018
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 73/2018 le parole: “e per un importo pari a euro 300.000,00 per l’anno 2020 ” sono sostituite dalle seguenti: “e per un importo pari a euro 500.000,00 per l’anno 2020 e 300.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022 ”.
2. Il comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 73/2018 è sostituto dal seguente:
“4. Per l’attuazione di quanto previsto dal comma 1 è autorizzata la spesa massima complessiva di euro 1.400.000,00 per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, cui si fa fronte come segue:
a) per l’anno 2019, per l’importo di euro 300.000,00, con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo Economico e Competitività”, Programma 03 “Ricerca e Innovazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019;
b) per gli anni 2020, 2021 e 2022, rispettivamente per gli importi di euro 500.000,00, euro 300.000,00 ed euro 300.000,00, con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo Economico e Competitività”, Programma 03 “Ricerca e Innovazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020-2022. ”.
Art. 28
Finanziamento progettazione di interventi in materia di viabilità regionale. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 73/2018
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 73/2018 la parola: “425.000,00 ” è sostituita dalla seguente: “675.000,00 ”, e dopo le parole “con deliberazione della Giunta regionale ” sono aggiunte le seguenti: “ed in coerenza con il piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM) di cui alla l.r. 55/2011 ”.
2. Il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 77/2017 è sostituito dal seguente:
“2. All'onere di spesa di cui al comma 1, per un massimo di complessivi euro 1.352.847,00, si fa fronte come segue:
a) fino a un massimo di euro 367.847,00 per l'anno 2019, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019;
b) fino a un massimo di euro 675.000,00 per l’anno 2020 e di euro 310.000,00 per l’anno 2021, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020 e 2021 .”.
Art. 29
Contributi straordinari al Comune di Minucciano per la realizzazione di piste ciclabili. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 73/2018
1. Al comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 73/2018 dopo le parole: “euro 70.000,00 ” sono inserite le seguenti: “per l’anno 2019 e di euro 100.000,00 per l’anno 2021 ”.
2. Il comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 73/2018 è sostituito dal seguente:
“2. All'onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte:
a) fino a un massimo di euro 70.000,00 per l'anno 2019, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019;
b) fino a un massimo di euro 100.000,00 per l'anno 2021, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2021 .”.
Art. 30
Finanziamento dei lavori di recupero, riqualificazione e ammodernamento del complesso immobiliare Fortezza da Basso in Firenze. Modifiche all'articolo 15 della l.r. 73/2018
1. Il comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 73/2018 è sostituito dal seguente:
“2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte, fino ad un massimo di euro 12.067.000,00, con le risorse della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 05 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” ed articolate sul bilancio di previsione regionale secondo la realizzazione dell'investimento in corso di definizione. ”.
Art. 31
Contributo straordinario al Comune di Isola del Giglio. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 73/2018
1. Il comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 73/2018 è sostituito dal seguente:
“3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 300.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020 .”.
Art. 32
Garanzia Toscana. Modifiche all'articolo 26 della l.r. 73/2018
1. Il comma 8 dell'articolo 26 della l.r. 73/2018 è sostituito dal seguente:
“8. Agli oneri di gestione delle misure oggetto del presente articolo, stimati in euro 1.500.000,00 per l'anno 2019, euro 600.000,00 per l'anno 2020 ed euro 2.000.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte:
a) per l'anno 2019, con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019;
b) per gli anni 2020 e 2021, con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020 e 2021 .”.
Art. 33
Documento unico di regolarità contributiva. Modifiche al preambolo della l.r. 17/2019
1. Nel punto 1 del considerato del preambolo della legge regionale 16 aprile 2019, n. 17 (Documento unico di regolarità contributiva. Modifiche alla l.r. 40/2009) le parole: “. Restano comunque fermi, al di sotto di tale importo, per i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi contributivi per il personale dipendente, i controlli a campione sulle relative dichiarazioni di regolarità, ai sensi della vigente normativa statale e regionale ” sono soppresse.
Art. 34
Acquisto immobili della società Interporto toscano Amerigo Vespucci S.p.A. Modifiche al preambolo della l.r. 19/2019
1. Il punto 12 del considerato del preambolo della legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021), è sostituito dal seguente:
“12. Per tutelare la pretesa creditoria della Regione e per soddisfare gli interessi meritevoli di tutela relativi alla salvaguardia del patrimonio regionale, è necessario autorizzare l'acquisto di immobili di proprietà della società Interporto toscano Amerigo Vespucci S.p.A., subordinato a un'analisi del rispetto del principio dell'operatore in una economia di mercato – MEOP (Market Economy Operator Principle). Se l’acquisto degli immobili non dovesse perfezionarsi è necessario provvedere al pagamento della garanzia fideiussoria ed alla sollecita surrogazione nei diritti del creditore; ”.
Art. 35
Acquisto immobili della società Interporto toscano Amerigo Vespucci S.p.A. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 19/2019
1. Al comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 19/2019 le parole: “massima di euro 30.256.000,00, previa valutazione di congruità dell'Agenzia del demanio ” sono sostituite dalle seguenti: “di euro 20.050.000,00 secondo la perizia di congruità effettuata dall'Agenzia del Demanio, oltre IVA, per una somma complessiva massima di euro 24.461.000,00 ”, e le parole “2019 - 2021, annualità 2019 ” sono sostituite dalle seguenti: "2020 - 2022, annualità 2020 ".".
Art. 36
Incentivi per i servizi di trasporto ferroviario intermodale e trasbordato. Modifiche all'articolo 16 della l.r. 19/2019
1. Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 19/2019, le parole: “500.000,00 per l'anno 2020 ” sono sostituite dalle seguenti: “420.000,00 per l'anno 2020 ed euro 80.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022 ”.
2. Il comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 19/2019 è sostituito dal seguente:
“3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 420.000,00 per l'anno 2020, euro 80.000,00 per l'anno 2021 e euro 80.000,00 per l'anno 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 01 “Trasporto ferroviario”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022 .”.
Art. 37
Interventi urgenti per lo sviluppo e il rilancio di alcuni comparti di produzione agricola condizionati negativamente dall’andamento climatico. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 52/2019
1. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 30 luglio 2019, n. 52 (Interventi urgenti per lo sviluppo e il rilancio di alcuni comparti di produzione agricola condizionati negativamente dall’andamento climatico), è sostituito dal seguente:
“4. Agli oneri di gestione relativi alle misure attivate ai sensi dell’articolo 1, fino all’importo massimo di euro 500.000,00 per l’anno 2019 e di euro 50.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte:
a) per l'anno 2019, con gli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019;
b) per l'anno 2020, con gli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020 .”.
Art. 38
Fondo per il trasferimento tecnologico. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 57/2019
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 57 (Sostegno al processo di razionalizzazione del sistema di gestione delle infrastrutture per il trasferimento tecnologico), la parola: “rotativo ” è soppressa.
2. Al comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 57/2019, la parola: “partecipativo ” è sostituita dalle seguenti: “o nella forma del contributo a fondo perduto .".;
3. Al comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 57/2019, le parole: "Il conferimento di capitale e la concessione del prestito partecipativo sono subordinati " sono sostituite dalle seguenti: "La concessione dell'incentivo del Fondo è subordinata ”.
Art. 39
Commutazione dell'intervento del fondo. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 57/2019
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 57/2019 sono inseriti i seguenti:
“1 bis. Qualora la Regione non operi la commutazione di cui al comma 1, la restituzione dell'incentivo al fondo può essere posticipata di un ulteriore triennio, subordinatamente alla verifica della condizione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c).
1 ter. La commutazione di cui al comma 1 è esclusa qualora l'incentivo sia stato concesso nella forma del contributo a fondo perduto. ”.
Art. 40
Termini per l'avvio del progetto di razionalizzazione. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 57/2019
1. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 57/2019 le parole: “Pontlab s.r.l .,” sono soppresse.
Art. 41
Sostegno al processo di razionalizzazione del sistema di gestione delle infrastrutture per il trasferimento tecnologico. Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 57/2019
1. L'articolo 6 della l.r. 57/2019 è sostituito dal seguente:
“Art. 6 Norma finanziaria
1. Per la costituzione del fondo di cui all’articolo 2, comma 1, è autorizzata la spesa massima di euro 106.000,00 per l’anno 2019 e di euro 256.000,00 per l’anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca e innovazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” rispettivamente dei bilanci di previsione 2019-2021, annualità 2019 e 2020-2022, annualità 2020.
2. Gli oneri di gestione del fondo di cui all’articolo 2, comma 1, sono stimati in euro 5.000,00 annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca e innovazione”, Titolo 1 “Spese correnti ”.”.
Art. 42
Agevolazioni pedaggi traffico pesante su autostrade A11-A12. Modifiche all'articolo 31 della l.r. 65/2019
1. Nella rubrica dell’articolo 31 della legge regionale 13 novembre 2019, n. 65 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021), le parole: “contributi per ” sono soppresse.
2. Al comma 1 e al comma 2 dell'articolo 31 della l.r. 65/2019, n. 65 la parola “300.000,00 ” è sostituita dalla seguente: “180.000,00 ”.
3. Al comma 2 dell'articolo 31 della l.r. 65/2019 le parole: “2019 – 2021 ” sono sostituite dalle seguenti: “2020 – 2022 ”.
Art. 43
Contributi straordinari alla Provincia di Pisa per il collegamento della SGC FI-PI-LI con l'A11. Modifiche all'articolo 33 della l.r. 65/2019
1. Al comma 1 dell'articolo 33 della l.r. 65/2019, dopo le parole: “250.000,00 per l'anno 2019 ” sono inserite le seguenti: “e 500.000,00 per l'anno 2020 ”.
2. Il comma 2 dell'articolo 33 della l.r. 65/2019 è sostituito dal seguente:
“2. Agli oneri di cui al presente articolo si fa fronte:
a) fino a un massimo di euro 250.000,00, per l'anno 2019, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019;
b) fino a un massimo di euro 500.000,00, per l’anno 2020, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020. ”.
Art. 44
Contributo straordinario alla società Grossetofiere S.p.A. Modifiche all'articolo 49 della l.r. 65/2019
1. Al comma l dell'articolo 49 della l.r. 65/2019 dopo le parole: "per l'anno 2019 " sono aggiunte le seguenti: "e di euro 100.000,00 per l'anno 2020 ".
2. Al comma 2 dell'articolo 49 della l.r. 65/2019 dopo le parole: "dicembre 2019" sono aggiunte le seguenti: "ed il 31 dicembre 2020".
3. Il comma 4 dell'articolo 49 della l.r. 65/2019 è sostituito dal seguente:
"4. Agli oneri per l'attuazione del presente articolo, pari a un massimo di euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti" rispettivamente del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019 e del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020. ”.
Art. 45
Copertura finanziaria
1. Agli oneri conseguenti alle disposizioni della presente legge si fa fronte con le entrate previste nel bilancio di previsione 2020 – 2022, nel rispetto delle destinazioni ivi definite per missioni, programmi e titoli di spesa nell'ambito degli equilibri complessivi di bilancio, calcolati ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011 e riportati nel relativo prospetto inerente agli equilibri di bilancio di cui alla (1)

Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 56.

legge regionale 23 dicembre 2019, n. 81 .(Bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022).
Art. 46
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite conl.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 56.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.