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Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 80

Legge di stabilità per l'anno 2020.

Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 31 dicembre 2019

CAPO I
Disposizioni in materia di entrata
SEZIONE I
Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549)
Art. 1
Elementi essenziali del tributo. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 60/1996
1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549), è sostituita dalla seguente:
“b)smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia, o comunque classificati come impianti di smaltimento mediante operazione D10 di cui all'allegato B alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). ”'.
Art. 2
Quota riservata ai comuni. Inserimento dell'articolo 4 bis nella l.r. 60/1996
1. Dopo l'articolo 4 della l.r. 60/1996 è inserito il seguente:
“Art. 4 bis Quota riservata ai comuni
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 27, della legge statale, una quota pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo consolidato nell'anno di riferimento è destinata ai comuni ove sono ubicati discariche o impianti di incenerimento senza recupero di energia e ai comuni limitrofi effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza della discarica o dell'impianto di incenerimento, per la realizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani.
2. La Giunta regionale, con deliberazione da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, definisce le modalità per l'individuazione dei comuni beneficiari delle risorse di cui al comma 1 e per la ripartizione tra gli stessi sulla base dei criteri generali definiti all'articolo 3, comma 3, della legge statale, della tipologia impiantistica e dei quantitativi dei rifiuti conferiti.
3. La quota del tributo destinata ai comuni è assegnata annualmente con deliberazione della Giunta regionale successivamente all'adozione annuale del rendiconto, a decorrere dall'anno d'imposta 2019, tenendo conto degli impianti di discarica e incenerimento di cui all'articolo 2, presso i quali sono stati conferiti i rifiuti oggetto del tributo. ”.
SEZIONE II
Concessioni del demanio idrico. Modifiche alla legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico)
Art. 3
Disposizioni transitorie per occupazione e utilizzazione senza titolo dei soggetti che hanno presentato istanza di concessione o hanno regolarmente pagato. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 77/2016
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico), la parola: “2019 ” è sostituita dalla seguente: “2021 ”.
2. Al comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 77/2016, le parole: “tra il 1° febbraio 2017 e la data di entrata in vigore della legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57 (Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r. 77/2016)” sono sostituite dalle seguenti: “tra il 1° febbraio 2019 e la data di entrata in vigore della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 80 (Legge di stabilità per l’anno 2020) .
3. Al comma 4 dell'articolo 1 della l.r. 77/2016 la parola: “2019 ” è sostituita dalla seguente: “2021 ”.
4. Il comma 6 dell'articolo 1 della l.r. 77/2016 è sostituito dal seguente:
“6. Per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, nelle more della conclusione del procedimento di rilascio della concessione, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al pagamento di un indennizzo per l'occupazione di fatto, a titolo di acconto rispetto al canone annualmente dovuto. L'indennizzo per l'occupazione di fatto è determinato:
a) per l'annualità 2016, con riferimento al canone minimo stabilito per ciascun utilizzo del demanio e delle relative aree ai sensi degli articoli 7 e 8 del d.p.g.r. 60/R/2016;
b) per le annualità 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 ai sensi dell'articolo 35 del d.p.g.r. 60/R/2016. ”.
5. Al comma 7 dell'articolo 1 della l.r. 77/2016 la parola: “2019” è sostituita dalla seguente: “2021”.
6. Al comma 13 dell'articolo 1 della l.r. 77/2016 le parole: “Per gli anni 2016 e 2019 ” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2016 e 2020 ”, le parole: “versata, entro il 31 dicembre 2019 ” sono sostituite dalle seguenti: “versata, entro il 31 dicembre 2021 ”, dopo le parole: “ai sensi del comma 6 per gli anni 2016, 2017 e 2018 ” sono aggiunte le seguenti: “,2019, 2020 e 2021 ”.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite conl.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 56.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.