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Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79

Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020.

Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 31 dicembre 2019

Art. 2
Intervento finanziario straordinario per il superamento dell'emergenza conseguente agli eventi meteorologici eccezionali relativi ai mesi di novembre e dicembre 2019(1)

Rubrica così sostituita con l.r. 20 aprile 2020,n. 25, art. 1.

1. Al fine di fronteggiare la situazione di grave emergenza e di rischio per la pubblica incolumità, nonché al fine di provvedere alla riduzione del rischio residuo e al ripristino delle strutture e infrastrutture pubbliche conseguente agli eventi meteorologici intensi ed eccezionali che hanno colpito l'intero territorio regionale nel corso del mese di novembre 2019 e del mese di dicembre (2)

Parole inserite con l.r. 20 aprile 2020,n. 25, art. 1.

, la Giunta regionale è autorizzata alla spesa di complessivi euro 29.975.165,55 (40)

Parola così sostituita con l.r 28 novembre 2022, n. 40, art. 16.

nel triennio 2020-2022, secondo la seguente ripartizione:
a) euro15.000.000,00 per l'anno 2020;
2. La Giunta regionale, tenuto conto dell'individuazione dei territori colpiti dagli eventi di cui al comma 1, con successivi atti individua gli interventi urgenti e necessari eseguiti dagli enti locali, dalle strutture regionali o dai consorzi di bonifica (2)

Parole inserite con l.r. 20 aprile 2020,n. 25, art. 1.

e dispone per l'attuazione degli stessi.
3. Nel caso di deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell’Sito esternoarticolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 (Codice di protezione civile), le risorse di cui al comma 1 possono essere trasferite, anche in parte, sulla contabilità speciale aperta a seguito della nomina del Commissario Delegato da parte del Dipartimento di Protezione Civile.
4. All'onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte come segue:
a) per l'importo di euro 15.000.000,00 per l'anno 2020, con gli stanziamenti della Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 02 “Interventi a seguito di calamità naturali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020 – 2022;
b) per l'importo di euro 9.968.433,14 per l'anno 2021 (41)

Parole soppresse con l.r 28 novembre 2022, n. 40, art. 16.

, con gli stanziamenti della Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 02 “Interventi a seguito di calamità naturali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021–2023, annualità 2021 (42)

Parole aggiunte con l.r 28 novembre 2022, n. 40, art. 16.

. (20)

. Comma così sostituito con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 13.

b bis) per l'importo di euro 5.006.732,41 per l'anno 2022, con gli stanziamenti della Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 02 “Interventi a seguito di calamità naturali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2022. (43)

Lettera aggiunta con l.r 28 novembre 2022, n. 40, art. 16.


Note del Redattore:

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Rubrica così sostituita con l.r. 20 aprile 2020,n. 25, art. 1.

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Rubrica così sostituita con l. r 6 luglio 2020, n. 51, art. 54.

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Parole così sostituite con l. r 6 luglio 2020, n. 51, art. 54.

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Parole così sostituite con l. r 6 luglio 2020, n. 51, art. 55.

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Comma prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 29 ; poi così sostituito con l.r 28 novembre 2022, n. 40, art. 17 .

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Nota soppressa.

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Comma prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 30 ; poi così sostituito con l.r 28 novembre 2022, n. 40, art. 18.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 31 .

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 31 .

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Parole prima sostituite con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 32 , poi sostituite con l.r. 7 giugno 2022, n. 16, art. 6 , comma 1; infine così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 9 .

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 33 .

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. Comma così sostituito con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 13.

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Nota soppressa.

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Note soppresse.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55, art. 14 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55, art. 14 .

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Parole soppresse con l.r. 7 giugno 2022, n. 16, art. 5 , comma 1.

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Parole soppresse con l.r. 7 giugno 2022, n. 16, art. 5 , comma 2.

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Parola così sostituita con l. r. 7 giugno 2022, n. 16, art. 6 , comma 2.

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Parole così sostituite con l.r 28 novembre 2022, n. 40, art. 15.

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Lettera così sostituita con l.r 28 novembre 2022, n. 40, art. 15.

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Parola così sostituita con l.r 28 novembre 2022, n. 40, art. 16 .

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Parola così sostituita con l.r 28 novembre 2022, n. 40, art. 17 .

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Parole così sostituite con l.r 28 novembre 2022, n. 40, art. 18.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.