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Legge regionale 11 dicembre 2019, n. 77

Albo regionale imprese agricolo-forestali. Modifiche alla l.r. 3 9/2000.

Bollettino Ufficiale n. 59, parte prima, del 18 dicembre 2019





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4 comma 1, lettera l) e n), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali);


Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);


Considerato quanto segue:


1. Il Sito esternod.lgs. 34/2018 disciplina, all’articolo 10, l’istituzione da parte delle regioni di elenchi o albi delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi nel settore forestale e ambientale, della silvicoltura e delle utilizzazioni forestali, nella gestione, difesa, tutela del territorio e nel settore delle sistemazioni idraulico-forestali, nonché nel settore della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi, se svolta congiuntamente alle attività di gestione forestale;


2. La nuova disciplina statale ha previsto che gli albi istituiti dalle regioni siano articolati per categorie, o sezioni, distinte a seconda della diversa natura giuridica delle imprese, tenendo anche conto delle loro capacità tecnico-economiche e della tipologia di prestazione e prevedendo una specifica categoria per le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile;


3. Relativamente ai requisiti per l’iscrizione delle imprese all’albo, il Sito esternod.lgs. 34/2018 prevede che le imprese, fatti salvi i motivi di esclusione di cui all’Sito esternoarticolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), possiedano requisiti generali, professionali e tecnici necessari per lo svolgimento delle attività per le quali è prevista l’istituzione degli elenchi/albi; al fine di dettagliare i suddetti requisiti la normativa nazionale rinvia ad un decreto ministeriale la definizione di criteri minimi ai quali le regioni sono tenute ad adeguarsi;


4. A livello regionale nella l.r. 39/2000 è già previsto un albo regionale delle imprese agricolo-forestali, istituito in attuazione del previgente Sito esternodecreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'Sito esternoarticolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57 ), nel quale non è prevista l’articolazione in sezioni e non è contemplata l’iscrizione per le imprese agricole; l’adeguamento della normativa regionale alle novità legislative nazionali in materia di albi forestali e, in particolare, l’istituzione di una sezione delle imprese agricole riveste notevole importanza anche al fine di favorire la multifunzionalità e, conseguentemente, la presenza sul territorio delle imprese agricole, che svolgono un ruolo fondamentale nel presidio e nella valorizzazione dello stesso, soprattutto delle zone agricolo forestali più marginali;


5. Per consentire l’effettiva operatività della nuova articolazione, è necessario dettagliare i requisiti tecnici in conformità ai criteri minimi da definire a livello nazionale con decreto ministeriale; nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale la Regione Toscana intende comunque tempestivamente modificare l’articolo 13 della l.r. 39/2000 in conformità alla nuova disciplina Sito esternodel d.lgs 34/2018 e rinviare ad un regolamento attuativo le specifiche tecniche, da adeguare, ove necessario, al decreto ministeriale statale quando sarà adottato;


Approva la presente legge


Art. 1
Albo regionale delle imprese agricolo-forestali. Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 39/2000
1. L’articolo 13 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), è sostituito dal seguente:
Art. 13 - Albo regionale delle imprese agricolo-forestali
1. Ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34
(Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), è istituito l’albo regionale delle imprese agricolo-forestali che operano nel settore forestale e ambientale, della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali, nella gestione, difesa, tutela del territorio e nel settore delle sistemazioni idraulico forestali, nonché nel settore della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolta congiuntamente ad almeno una delle attività di gestione forestale di cui all’
Sito esternoarticolo 7, comma 1, del d.lgs 34/2018
.
2. L’albo è articolato per categorie e per sezioni. Le categorie sono definite in relazione alla natura giuridica delle imprese e una è riservata alle imprese agricole di cui all’articolo 2135 del Codice civile. Le sezioni sono definite in relazione alle capacità tecnico-economiche e alle tipologie di prestazioni.
3. All’albo possono iscriversi le imprese, in forma singola e associata, che possiedono i seguenti requisiti:
a) essere iscritte nel registro di cui all’
Sito esternoarticolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580
(Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), per l’esercizio delle attività di cui al comma 1;
b) non trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all’
Sito esternoarticolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
(Codice dei contratti pubblici);
c) avere almeno un addetto legato all’impresa in modo stabile ed esclusivo in possesso di specifiche competenze professionali in campo forestale definiti nel regolamento di cui al comma 4;
d) avere un numero minimo di dipendenti definito nel regolamento di cui al comma 4, tenuto conto delle capacità tecnico-economiche nonché delle tipologie di prestazioni;
e) disporre di attrezzature e mezzi tecnici adeguati definiti nel regolamento di cui al comma 4, tenuto conto delle tipologie di prestazioni;
f) rispondere a requisiti di affidabilità definiti nel regolamento di cui al comma 4, tenuto conto del rispetto delle norme contenute nella presente legge e della regolare esecuzione dei lavori finanziati dalla Regione.
4. L'albo è tenuto dalla Giunta regionale nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
5. La Giunta regionale specifica, con regolamento, i requisiti di cui al comma 2, nonché le modalità per l'iscrizione, la sospensione, la cancellazione e l'aggiornamento dell'albo.
”.
Art. 2
Norme transitorie e finali
1. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge è approvato il regolamento di attuazione di cui all’articolo 13, comma 4, della l.r. 39/2000 .
2. I commi 1, 2 e 3 dell’articolo 13, della l.r. 39/2000 , così come sostituito dall’articolo 1 della presente legge, sono efficaci dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1. Fino a tale data resta valida l’iscrizione all’albo delle imprese agricolo-forestali effettuata sulla base della normativa vigente prima dell’entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
Clausola di cedevolezza
1. Alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all’Sito esternoarticolo 10, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), il regolamento di cui all’articolo 1, è adeguato alla sopravvenuta normativa statale, ove necessario.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.