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Legge regionale 11 dicembre 2019, n. 77

Albo regionale imprese agricolo-forestali. Modifiche alla l.r. 3 9/2000.

Bollettino Ufficiale n. 59, parte prima, del 18 dicembre 2019

Art. 2
Norme transitorie e finali
1. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge è approvato il regolamento di attuazione di cui all’articolo 13, comma 4, della l.r. 39/2000 .
2. I commi 1, 2 e 3 dell’articolo 13, della l.r. 39/2000 , così come sostituito dall’articolo 1 della presente legge, sono efficaci dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1. Fino a tale data resta valida l’iscrizione all’albo delle imprese agricolo-forestali effettuata sulla base della normativa vigente prima dell’entrata in vigore della presente legge.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.