Art. 2
Norme transitorie e finali
1. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge è approvato il regolamento di attuazione di cui all’articolo 13, comma 4, della l.r. 39/2000 .
2. I commi 1, 2 e 3 dell’articolo 13, della l.r. 39/2000 , così come sostituito dall’articolo 1 della presente legge, sono efficaci dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1. Fino a tale data resta valida l’iscrizione all’albo delle imprese agricolo-forestali effettuata sulla base della normativa vigente prima dell’entrata in vigore della presente legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.