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Legge regionale 11 dicembre 2019, n. 76

Disciplina delle attività di enoturismo. Modifiche alla l.r. 30/2003 .

Bollettino Ufficiale n. 59, parte prima, del 18 dicembre 2019





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l) e n),. dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 - 2020) e, in particolare, l’articolo 1, commi da 502 a 505;


Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 12 marzo 2019 (Linee guida e indirizzi in merito ai requisisti e agli standard minimi di qualità per l’esercizio dell’attività enoturistica);


Vista la legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana);


Considerato quanto segue:


1. Al fine di assicurare l’attuazione e l’applicazione delle norme statali che disciplinano l’attività di enoturismo, si interviene nell’ordinamento regionale inserendo un nuovo titolo nella l.r. 30/2003 , nel quale sono disciplinate a livello regionale altre attività considerate connesse all’attività agricola: l’agriturismo e le fattorie didattiche;


2. Per l’applicazione del regime amministrativo della segnalazione di inizio attività (SCIA), necessario per l’avvio dell’attività di enoturismo, si prevedono specifiche disposizioni di dettaglio, in particolare si stabilisce che la SCIA è presentata allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) mediante il sistema telematico di accettazione regionale (STAR);


3. In coerenza con le finalità perseguite dalle disposizioni statali, in particolare la crescita e la valorizzazione del comparto vitivinicolo e tenuto conto della tipologia di requisiti e standard di qualità richiesti, sono individuati gli operatori che possono svolgere le attività di enoturismo;


4. Nell’ambito dei requisiti necessari per l’esercizio dell’enoturismo le disposizioni statali hanno stabilito che il personale addetto alle attività enoturistiche deve essere dotato di adeguate competenze e formazione; al fine di assicurare l’applicazione di tali norme sono stati previsti i requisiti di formazione minimi che il personale preposto alle suddette attività deve possedere;


5. È necessario modificare le norme relative alle modalità di presentazione della SCIA sia per le attività di agriturismo sia per le fattorie didattiche, per aggiornarle ai nuovi strumenti informatici.


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.