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Legge regionale 10 dicembre 2019, n. 73

Disposizioni in materia di prevenzione dell’usura. Modifiche alla l.r.86/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 13 dicembre 2019





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera u), dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura);


Vista la Sito esternolegge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura);


Vista la Sito esternolegge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovra indebitamento);


Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);


Vista la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 86 (Strumenti di prevenzione dell’usura ed educazione all’uso consapevole del denaro);


Considerato quanto segue:


1. Le evidenze emerse nella ricerca dell’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET) “Il fenomeno dell’usura e del sovraindebitamento in Toscana” del gennaio 2018, ricerca che integra uno studio commissionato dalla Seconda Commissione consiliare, in particolare nella parte in cui si fa notare come il fenomeno, nel territorio e nel contesto socio economico della Regione Toscana, permanga a livelli di allerta, con prospettiva di incremento e che tale tendenza risulta nei fatti agevolata dal perdurare della crisi economica;


2. È opportuno aggiornare la l.r. 86/2009 , in relazione alle modifiche normative medio tempore intervenute a livello nazionale e all’esigenza di creare una maggiore sinergia fra i soggetti coinvolti nella rete degli sportelli di prevenzione dell’usura;


3. In considerazione della gravità del fenomeno in atto nel territorio e nel contesto socio economico della Regione Toscana e della prospettiva del suo incremento, è necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.