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Legge regionale 25 novembre 2019, n. 70

Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze e per il contenimento degli ungulati in aree urbane e ulteriori disposizioni in materia di istituti faunistico venatori. Modifiche alla l.r. 3/1994 e alla l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 27 novembre 2019





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l) e n), dello Statuto;


Vista legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio");


Vista la legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale);


Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 13 novembre 2019;


Considerato quanto segue:


1. A seguito del riordino istituzionale adottato con la l.r. 22/2015 , la Regione Toscana ha incentivato lo svolgimento dei compiti di vigilanza della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze sulle materie oggetto di riordino tramite la stipula di apposite convenzioni; al fine di consentire alle province e alla Città metropolitana di Firenze di strutturare i propri corpi di polizia in modo adeguato rispetto alle funzioni da svolgere; è necessario ridefinire le funzioni dei corpi di polizia e riconoscere un contributo regionale annuo per lo svolgimento di tali funzioni, da ripartire sulla base di criteri che tengono conto delle caratteristiche strutturali di ciascuna provincia e della Città metropolitana di Firenze, dell’intensità di svolgimento delle attività e delle esigenze di rafforzamento dei corpi;


2. Al fine di assicurare uniformità di azione da parte dei diversi corpi di polizia provinciale, è necessario prevedere che annualmente la Giunta regionale approvi indirizzi generali e specifici per lo svolgimento delle attività, al cui mancato rispetto sono collegati meccanismi di sospensione/decurtazione del contributo regionale;


3. Tra le funzioni proprie della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze rientrano le attività di cui all’articolo 37 della l.r. 3/1994 per il contenimento della fauna selvatica; al fine di tutelare le produzioni agricole e garantire la tempestività degli interventi di contenimento della fauna selvatica viene introdotta una procedura informatizzata per la presentazione da parte degli agricoltori delle richieste di intervento collegata direttamente con il settore regionale competente e con le polizie provinciali e con la polizia della Città metropolitana di Firenze;


4. Nell’ambito del contenimento degli ungulati sono sempre più frequenti le segnalazioni della presenza di capi in ambito urbano che costituiscono un potenziale pericolo per l’incolumità delle persone e per la sicurezza stradale; è necessario pertanto disciplinare una procedura specifica per il contenimento degli ungulati nei centri abitati, nonché nei nuclei ed insediamenti sparsi e discontinui, prevedendo che il sindaco richieda alla Regione l’intervento che dovrà essere attuato dalla polizia provinciale;


5. Sono apportate alcune modifiche alla l.r 3/1994 e alla l.r 22/2015 al fine di adeguarle alle disposizioni introdotte dalla presente legge relative ai rapporti della Regione con le province e la Città metropolitana di Firenze per lo svolgimento dei compiti di polizia nelle materie oggetto di riordino;


6. Viene altresì apportata un'ulteriore modifica alla l.r. 3/1994 affinché si renda possibile, nelle more dell'approvazione del nuovo piano faunistico venatorio regionale, procedere all'aggiornamento dell'assetto degli istituti privati al fine di renderlo più confacente alle attuali esigenze di gestione faunistico venatoria del territorio; a tal fine, si dispone la possibilità di dare seguito all'istruttoria delle istanze per le autorizzazioni di cui agli articoli 18, 20, 21 e 24 della l.r. 3/1994 pervenute antecedentemente all'entrata in vigore del regolamento emanato con decreto del presidente della Giunta regionale 5 settembre 2017, n. 48/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 "Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10 “Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994 );


7. Per assicurare l’immediata operatività delle disposizioni e consentire alle province e alla Città metropolitana di Firenze di avviare le procedure per il rafforzamento dei propri corpi di polizia, nonché per velocizzare il contenimento della fauna selvatica, è necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


CAPO I
Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze e per il contenimento degli ungulati in aree urbane
Art. 1
Funzioni della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze nelle materie oggetto di riordino ai sensi della l.r. 22/2015
1. La polizia provinciale e la polizia della Città metropolitana di Firenze svolgono i compiti di vigilanza di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale), anche nell'ambito delle funzioni oggetto di riordino ai sensi della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014).
2. In materia di caccia e pesca nelle acque interne, oltre alle funzioni di vigilanza di cui al comma 1, la polizia provinciale e la polizia della Città metropolitana di Firenze svolgono anche le seguenti funzioni:
a) coordinamento dell’attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") e degli interventi di contenimento per la conservazione degli equilibri faunistici ed ambientali, ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettera c), della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 );
b) coordinamento dell’attività delle guardie volontarie di cui all’articolo 51 della l.r. 3/1994 e delle guardie ittiche volontarie di cui all’articolo 20 bis della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne);
c) riconoscimento della qualifica di guardia venatoria volontaria e di guardia ittica volontaria ai sensi dell’articolo 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 775 (Testo unico della legge di pubblica sicurezza) e dell'articolo 163, comma 3, lettere a) e b), Sito esternodel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione Sito esternodel capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 );
d) partecipazione alle sessioni di esame per la licenza di caccia;
e) partecipazione alle sessioni di esame per l'abilitazione di guardia venatoria volontaria;
f) attività di recupero della fauna ittica a rischio ed interventi di emergenza per la sua tutela, in collaborazione con le associazioni di pescatori sulla base delle convenzioni stipulate dalla Regione ai sensi dell’articolo 4 bis della l.r. 7/2005 .
3. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 23, comma 3, della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ), la Regione sostiene l'attività della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, con un contributo annuale, ripartito sulla base di parametri definiti dalla Giunta regionale nel rispetto dei seguenti criteri:
a) una parte fissa, non superiore al 45 per cento, calcolata sulla base delle caratteristiche strutturali di ciascuna provincia e della Città metropolitana di Firenze;
b) una parte variabile, non superiore al 30 per cento, commisurata all’intensità di svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2;
c) una parte, non inferiore al 25 per cento, con finalità perequative e per il potenziamento dei corpi.
4. La Giunta regionale approva annualmente indirizzi generali per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, nonché, all’occorrenza, eventuali indirizzi specifici. La Giunta regionale definisce altresì le modalità di monitoraggio delle suddette attività.
5. Il mancato rispetto degli indirizzi di cui al comma 4 comporta, previo contradditorio con l’ente interessato supportato dall’Unione delle province della Toscana(UPI TOSCANA), la decurtazione della corresponsione del finanziamento di cui al comma 3 per il periodo e con le modalità stabilite dalla deliberazione di cui al comma 4.
Art. 2
Informatizzazione delle procedure per il controllo della fauna selvatica di cui all’articolo 37 della l.r. 3/1994
1. Al fine di tutelare le produzioni agricole e garantire la tempestività degli interventi di controllo della fauna selvatica di cui all’articolo 37 della l.r. 3/1994 :
a) l’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) predispone una procedura informatizzata sul sistema informativo agricoltura della Regione Toscana (SIART) di cui all’articolo 2 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell’anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura), per l’autorizzazione degli interventi di controllo;
b) la polizia provinciale e la polizia della Città metropolitana di Firenze, tramite un sistema unico informatizzato di attivazione degli interventi di controllo autorizzati dalla Regione assicurano che gli interventi siano eseguiti entro il termine definito con deliberazione della Giunta regionale e, comunque, non oltre trentasei ore dalla richiesta di attivazione e nel rispetto delle procedure definite con deliberazione della Giunta regionale. Fino al 31 marzo 2020 il termine per l’esecuzione degli interventi è fissato in quarantotto ore.
2. La Regione contribuisce allo svolgimento delle attività di cui al comma 1, lettera b), con un contributo annuo ripartito con deliberazione della Giunta regionale sulla base di un criterio finalizzato al rafforzamento degli organici dei corpi di polizia delle province e della Città metropolitana di Firenze, tenendo conto delle richieste di fabbisogno di personale proposte da UPI TOSCANA d’intesa con gli enti. La Giunta regionale definisce altresì le modalità di monitoraggio delle suddette attività.
3. La mancata attuazione degli interventi di controllo da parte della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze nel termine previsto dal comma 1, lettera b), comporta, previo contradditorio con l’ente interessato supportato da UPI TOSCANA, l’applicazione di decurtazioni del contributo di cui al comma 2, sulla base di criteri individuati con la delibera di cui al comma 2.
Art. 3
Contenimento degli ungulati in ambito urbano
1. Il sindaco del comune, in presenza di ungulati in ambito urbano che costituiscono pericolo potenziale per la pubblica incolumità e per la sicurezza della circolazione stradale, richiede alla Regione l’attivazione di interventi di contenimento, indicando l’area, costituita dal centro abitato e dalle aree limitrofe, in cui viene richiesto l’intervento, i metodi ecologici e le misure deterrenti preventivamente adottati.
2. Ai fini della presente legge, per ambito urbano si intende il centro abitato, come individuato ai sensi dell’Sito esternoarticolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nonché i nuclei e gli insediamenti sparsi e discontinui e le relative aree di pertinenza.
3. La struttura regionale competente autorizza la polizia provinciale e la polizia della Città metropolitana di Firenze ad attuare gli interventi richiesti dal sindaco, anche tramite coordinamento delle guardie venatorie volontarie di cui all’articolo 52 della l.r. 3/1994 nel rispetto della sicurezza pubblica. A tal fine la polizia provinciale e la polizia della Città metropolitana di Firenze possono richiedere all’autorità competente l’emissione dei provvedimenti necessari a garantire la tutela e l’incolumità pubblica nell’attuazione degli interventi. (1)

La Corte costituzionale con sentenza n. 6 del 2021 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità in riferimento all’art. 3, comma 3 della legge della Regione Toscana 25 novembre 2019, n. 70 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze e per il contenimento degli ungulati in aree urbane e ulteriori disposizioni in materia di istituti faunistico venatori. Modifiche alla L.R. 3/1994 e alla L.R. 22/2015).

4. In ambito urbano gli interventi di cui al comma 3 sono attuati prioritariamente tramite la cattura.
5. Gli interventi sono attuati dalla polizia provinciale e dalla polizia della Città metropolitana di Firenze anche con i mezzi di cui all’articolo 31 della l.r. 3/1994 e scegliendo tra i metodi di prelievo previsti dagli articoli 67 e 73 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 settembre 2017, n. 48/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”) e della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994 ”).
6. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità per la destinazione dei capi catturati o abbattuti ai sensi del presente articolo. Nella definizione dei criteri per la destinazione dei capi abbattuti, la Giunta regionale tiene conto anche della possibilità di destinarne una quota ad attività di beneficienza alimentare.
CAPO II
Ridefinizione dei rapporti con le province e la Città metropolitana di Firenze. Modifiche alla l.r. 3/1994 e alla l.r. 22/2015
Art. 4
Programmazione regionale. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 3/1994
b) nella misura del 20 per cento per contribuire al finanziamento delle funzioni di cui alla
legge regionale 25 novembre 2019, n. 70
(Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze e per il contenimento degli ungulati in aree urbane. Modifiche alla
l.r. 3/1994
e alla
l.r. 22/2015
);
”.
Art. 5
Accesso agli ATC. Modifiche all’articolo 13 ter della l.r. 3/1994
4 bis. Gli ATC versano alla Regione, entro il 31 ottobre di ogni anno, il 10 per cento delle entrate derivanti dalle quote di iscrizione per contribuire al finanziamento delle funzioni di cui alla
l.r. 70/2019
;
Art. 6
Vigilanza venatoria. Modifiche all’articolo 51 della l.r. 3/1994
1. Al comma 4 dell’articolo 51 della l.r. 3/1994 le parole: “
La Regione coordina
” sono sostituite dalle seguenti: “
La polizia provinciale e la polizia della Città metropolitana di Firenze coordinano
”.
Art. 7
Convenzioni. Modifiche all’articolo 53 della l.r. 3/1994
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 53 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
2 bis. Le convenzioni sono stipulate sulla base di una convenzione tipo approvata dalla Giunta regionale.
”.
Art. 8
Oggetto e finalità. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 22/2015
1. Al comma 6 dell’articolo 1 della l.r 22/2015 le parole: “
, in particolare secondo quanto previsto dalla convenzione di cui all'articolo 7, comma 6
” sono sostituite dalle seguenti: “
e della
legge regionale 25 novembre 2019, n. 70
(Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze e per il contenimento degli ungulati in aree urbane. Modifiche alla
l.r. 3/1994
e alla
l.r. 22/2015
).
”.
CAPO III
Disposizioni in materia di istituti faunistico venatori. Modifiche alla l.r. 3/1994
Art. 9
Disposizioni transitorie in materia di istituti faunistico venatori. Modifiche all'articolo 7 bis della l.r. 3/1994
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 bis della l.r. 3/1994 è aggiunto il seguente:
2 bis. Nelle more dell'approvazione del nuovo piano faunistico venatorio regionale, la struttura regionale competente procede all'istruttoria delle istanze per le autorizzazioni di cui agli articoli 18, 20, 21 e 24 pervenute antecedentemente all'entrata in vigore del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 settembre 2017, n. 48/R (Regolamento di attuazione della
legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3
"Recepimento della
Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157
Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio e della
legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10
“Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla
l.r. 3/1994
”). Le autorizzazioni sono rilasciate previo rispetto del limite di cui al comma 6 dell'articolo 6.
”.
CAPO IV
Disposizioni transitorie e finali
Art. 10
Norma transitoria
1. Per l’anno 2019 i contributi di cui all’articolo 1, comma 3, ed all’articolo 2, comma 2, sono ripartiti tra le province e la Città metropolitana di Firenze, scomputando le somme già destinate sulla base delle convenzioni di cui all’articolo 1, comma 6, della l.r. 22/2015 per un totale complessivo di euro 2.380.000,00, come indicato nell’allegato A.
Art. 11
Norma finanziaria
1. Relativamente all’anno 2019, per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, e dall’articolo 2, comma 2, le risorse di cui alle convenzioni disciplinate dall’articolo 1, comma 6, della l.r. 22/2015 , sono integrate fino all’importo massimo di euro 1.400.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 02 “Caccia e Pesca”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019.
2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019, per competenza e cassa di uguale importo:
Anno 2019
- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 700.000,00;
- in aumento, Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 02 “Caccia e Pesca”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 700.000,00.
3. Per il finanziamento di quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, è autorizzata la spesa di euro 2.580.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, cui si fa fronte con le risorse stanziate sulla Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 02 “Caccia e Pesca”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2020 e 2021.
4. Per il finanziamento di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, è autorizzata la spesa di euro 700.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, cui si fa fronte con le risorse stanziate sulla Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 02 “Caccia e Pesca”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2020 e 2021.
5. Ai fini della copertura degli oneri di cui ai commi 3 e 4, è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2020 e 2021 per sola competenza di uguale importo:
Anno 2020
- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 700.000,00;
- in diminuzione, Missione 18 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 500.000,00;
- in diminuzione, Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 80.000,00;
- in aumento, Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 02 “Caccia e Pesca”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 1.280.000,00.
Anno 2021
- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 700.000,00;
- in diminuzione, Missione 18 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 500.000,00;
- in diminuzione, Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 80.000,00;
- in aumento, Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 02 “Caccia e Pesca”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 1.280.000,00.
6. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 12
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Allegati:


Note del Redattore:

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 6 del 2021 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità in riferimento all’art. 3, comma 3 della legge della Regione Toscana 25 novembre 2019, n. 70 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze e per il contenimento degli ungulati in aree urbane e ulteriori disposizioni in materia di istituti faunistico venatori. Modifiche alla L.R. 3/1994 e alla L.R. 22/2015).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.