Menù di navigazione

Legge regionale 25 novembre 2019, n. 70

Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze e per il contenimento degli ungulati in aree urbane e ulteriori disposizioni in materia di istituti faunistico venatori. Modifiche alla l.r. 3/1994 e alla l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 27 novembre 2019





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l) e n), dello Statuto;


Vista legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio");


Vista la legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale);


Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 13 novembre 2019;


Considerato quanto segue:


1. A seguito del riordino istituzionale adottato con la l.r. 22/2015 , la Regione Toscana ha incentivato lo svolgimento dei compiti di vigilanza della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze sulle materie oggetto di riordino tramite la stipula di apposite convenzioni; al fine di consentire alle province e alla Città metropolitana di Firenze di strutturare i propri corpi di polizia in modo adeguato rispetto alle funzioni da svolgere; è necessario ridefinire le funzioni dei corpi di polizia e riconoscere un contributo regionale annuo per lo svolgimento di tali funzioni, da ripartire sulla base di criteri che tengono conto delle caratteristiche strutturali di ciascuna provincia e della Città metropolitana di Firenze, dell’intensità di svolgimento delle attività e delle esigenze di rafforzamento dei corpi;


2. Al fine di assicurare uniformità di azione da parte dei diversi corpi di polizia provinciale, è necessario prevedere che annualmente la Giunta regionale approvi indirizzi generali e specifici per lo svolgimento delle attività, al cui mancato rispetto sono collegati meccanismi di sospensione/decurtazione del contributo regionale;


3. Tra le funzioni proprie della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze rientrano le attività di cui all’articolo 37 della l.r. 3/1994 per il contenimento della fauna selvatica; al fine di tutelare le produzioni agricole e garantire la tempestività degli interventi di contenimento della fauna selvatica viene introdotta una procedura informatizzata per la presentazione da parte degli agricoltori delle richieste di intervento collegata direttamente con il settore regionale competente e con le polizie provinciali e con la polizia della Città metropolitana di Firenze;


4. Nell’ambito del contenimento degli ungulati sono sempre più frequenti le segnalazioni della presenza di capi in ambito urbano che costituiscono un potenziale pericolo per l’incolumità delle persone e per la sicurezza stradale; è necessario pertanto disciplinare una procedura specifica per il contenimento degli ungulati nei centri abitati, nonché nei nuclei ed insediamenti sparsi e discontinui, prevedendo che il sindaco richieda alla Regione l’intervento che dovrà essere attuato dalla polizia provinciale;


5. Sono apportate alcune modifiche alla l.r 3/1994 e alla l.r 22/2015 al fine di adeguarle alle disposizioni introdotte dalla presente legge relative ai rapporti della Regione con le province e la Città metropolitana di Firenze per lo svolgimento dei compiti di polizia nelle materie oggetto di riordino;


6. Viene altresì apportata un'ulteriore modifica alla l.r. 3/1994 affinché si renda possibile, nelle more dell'approvazione del nuovo piano faunistico venatorio regionale, procedere all'aggiornamento dell'assetto degli istituti privati al fine di renderlo più confacente alle attuali esigenze di gestione faunistico venatoria del territorio; a tal fine, si dispone la possibilità di dare seguito all'istruttoria delle istanze per le autorizzazioni di cui agli articoli 18, 20, 21 e 24 della l.r. 3/1994 pervenute antecedentemente all'entrata in vigore del regolamento emanato con decreto del presidente della Giunta regionale 5 settembre 2017, n. 48/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 "Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10 “Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994 );


7. Per assicurare l’immediata operatività delle disposizioni e consentire alle province e alla Città metropolitana di Firenze di avviare le procedure per il rafforzamento dei propri corpi di polizia, nonché per velocizzare il contenimento della fauna selvatica, è necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge



Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 6 del 2021 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità in riferimento all’art. 3, comma 3 della legge della Regione Toscana 25 novembre 2019, n. 70 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze e per il contenimento degli ungulati in aree urbane e ulteriori disposizioni in materia di istituti faunistico venatori. Modifiche alla L.R. 3/1994 e alla L.R. 22/2015).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.