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Legge regionale 25 novembre 2019, n. 70

Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze e per il contenimento degli ungulati in aree urbane e ulteriori disposizioni in materia di istituti faunistico venatori. Modifiche alla l.r. 3/1994 e alla l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 27 novembre 2019

Art. 11
Norma finanziaria
1. Relativamente all’anno 2019, per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, e dall’articolo 2, comma 2, le risorse di cui alle convenzioni disciplinate dall’articolo 1, comma 6, della l.r. 22/2015 , sono integrate fino all’importo massimo di euro 1.400.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 02 “Caccia e Pesca”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019.
2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019, per competenza e cassa di uguale importo:
Anno 2019
- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 700.000,00;
- in aumento, Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 02 “Caccia e Pesca”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 700.000,00.
3. Per il finanziamento di quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, è autorizzata la spesa di euro 2.580.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, cui si fa fronte con le risorse stanziate sulla Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 02 “Caccia e Pesca”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2020 e 2021.
4. Per il finanziamento di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, è autorizzata la spesa di euro 700.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, cui si fa fronte con le risorse stanziate sulla Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 02 “Caccia e Pesca”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2020 e 2021.
5. Ai fini della copertura degli oneri di cui ai commi 3 e 4, è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2020 e 2021 per sola competenza di uguale importo:
Anno 2020
- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 700.000,00;
- in diminuzione, Missione 18 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 500.000,00;
- in diminuzione, Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 80.000,00;
- in aumento, Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 02 “Caccia e Pesca”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 1.280.000,00.
Anno 2021
- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 700.000,00;
- in diminuzione, Missione 18 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 500.000,00;
- in diminuzione, Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 80.000,00;
- in aumento, Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 02 “Caccia e Pesca”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 1.280.000,00.
6. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 6 del 2021 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità in riferimento all’art. 3, comma 3 della legge della Regione Toscana 25 novembre 2019, n. 70 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze e per il contenimento degli ungulati in aree urbane e ulteriori disposizioni in materia di istituti faunistico venatori. Modifiche alla L.R. 3/1994 e alla L.R. 22/2015).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.