Menù di navigazione

Legge regionale 25 novembre 2019, n. 70

Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze e per il contenimento degli ungulati in aree urbane e ulteriori disposizioni in materia di istituti faunistico venatori. Modifiche alla l.r. 3/1994 e alla l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 27 novembre 2019

Art. 1
Funzioni della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze nelle materie oggetto di riordino ai sensi della l.r. 22/2015
1. La polizia provinciale e la polizia della Città metropolitana di Firenze svolgono i compiti di vigilanza di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale), anche nell'ambito delle funzioni oggetto di riordino ai sensi della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014).
2. In materia di caccia e pesca nelle acque interne, oltre alle funzioni di vigilanza di cui al comma 1, la polizia provinciale e la polizia della Città metropolitana di Firenze svolgono anche le seguenti funzioni:
a) coordinamento dell’attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") e degli interventi di contenimento per la conservazione degli equilibri faunistici ed ambientali, ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettera c), della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 );
b) coordinamento dell’attività delle guardie volontarie di cui all’articolo 51 della l.r. 3/1994 e delle guardie ittiche volontarie di cui all’articolo 20 bis della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne);
c) riconoscimento della qualifica di guardia venatoria volontaria e di guardia ittica volontaria ai sensi dell’articolo 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 775 (Testo unico della legge di pubblica sicurezza) e dell'articolo 163, comma 3, lettere a) e b), Sito esternodel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione Sito esternodel capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 );
d) partecipazione alle sessioni di esame per la licenza di caccia;
e) partecipazione alle sessioni di esame per l'abilitazione di guardia venatoria volontaria;
f) attività di recupero della fauna ittica a rischio ed interventi di emergenza per la sua tutela, in collaborazione con le associazioni di pescatori sulla base delle convenzioni stipulate dalla Regione ai sensi dell’articolo 4 bis della l.r. 7/2005 .
3. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 23, comma 3, della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ), la Regione sostiene l'attività della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, con un contributo annuale, ripartito sulla base di parametri definiti dalla Giunta regionale nel rispetto dei seguenti criteri:
a) una parte fissa, non superiore al 45 per cento, calcolata sulla base delle caratteristiche strutturali di ciascuna provincia e della Città metropolitana di Firenze;
b) una parte variabile, non superiore al 30 per cento, commisurata all’intensità di svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2;
c) una parte, non inferiore al 25 per cento, con finalità perequative e per il potenziamento dei corpi.
4. La Giunta regionale approva annualmente indirizzi generali per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, nonché, all’occorrenza, eventuali indirizzi specifici. La Giunta regionale definisce altresì le modalità di monitoraggio delle suddette attività.
5. Il mancato rispetto degli indirizzi di cui al comma 4 comporta, previo contradditorio con l’ente interessato supportato dall’Unione delle province della Toscana(UPI TOSCANA), la decurtazione della corresponsione del finanziamento di cui al comma 3 per il periodo e con le modalità stabilite dalla deliberazione di cui al comma 4.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 6 del 2021 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità in riferimento all’art. 3, comma 3 della legge della Regione Toscana 25 novembre 2019, n. 70 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze e per il contenimento degli ungulati in aree urbane e ulteriori disposizioni in materia di istituti faunistico venatori. Modifiche alla L.R. 3/1994 e alla L.R. 22/2015).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.