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Legge regionale 22 novembre 2019, n. 69

Disposizioni in materia di governo del territorio. Adeguamenti alla normativa statale in materia di edilizia e di sismica. Modifiche alle leggi regionali 65/2014 , 64/2009 , 5/2010 e 35/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 25 novembre 2019

Art. 6
Approvazione del PRP e delle relative varianti dei porti di interesse nazionale. Inserimento dell'articolo 44 bis nella l.r. 65/2014
1. Dopo l'articolo 44 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:
Art. 44 bis Approvazione del PRP e delle relative varianti dei porti di interesse nazionale
1. Per l'approvazione del piano regolatore portuale (PRP) e delle relative varianti di cui all'
Sito esternoarticolo 5 della l. 84/1994
, si procede mediante accordo di pianificazione ai sensi degli articoli 42
e 43, a cui partecipano la Regione, l'Autorità di sistema portuale, le province e i comuni territorialmente interessati. Costituiscono oggetto dell'accordo anche le eventuali varianti del piano territoriale di
coordinamento, del piano strutturale e del piano operativo. Qualora il PIT o il PTC non siano interessati da variazioni, la Regione e la provincia partecipano comunque all’intesa preliminare e all’accordo di pianificazione e lo ratificano.
2. Nel rispetto dell’
Sito esternoarticolo 5, comma 2 quater, della l. 84/1994
e acquisita l’intesa preliminare degli enti interessati ai sensi dell’articolo 42, il Consiglio regionale approva il PRP e le relative varianti.
3. La Regione trasmette il PRP approvato all'Autorità di sistema portuale, al comune e alla provincia interessati.
4. L'avviso di approvazione del PRP è pubblicato sul BURT, decorsi almeno quindici giorni dalla trasmissione di cui al comma 3. Il PRP acquista efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del relativo avviso sul BURT.
”.
Art. 64
Disposizioni finanziarie. Modifiche all’articolo 255 della l.r. 65/2014
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 255 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:
6 bis. Alla spesa di cui all'articolo 23 bis, comma 2, autorizzata fino all'importo massimo di euro 163.000,00 per l'anno 2020 e di euro 117.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte con le risorse già stanziate a legislazione vigente nella Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019 – 2021, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale
.”.
2. Al comma 7 dell'articolo 255 della l.r. 65/2014 , le parole: “
e 6
” sono sostituite dalle seguenti: “,
6 e 6 bis
”.

Note del Redattore:

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Parola così corretta con Avviso tecnico di errore materiale, pubblicato sul Bollettino ufficiale 12 febbraio 2020, n. 7.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, limitatamente ai commi 3 e 4 dell’art. 168 della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) come da esso riformulato.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente all’introduzione del comma 5 del nuovo art. 170 bis della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente all’introduzione dei commi 4 e comma 5 dell’art. 174 della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), come da esso riformulato.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo. Di seguito articolo abrogato con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 5 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.