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Legge regionale 22 novembre 2019, n. 69

Disposizioni in materia di governo del territorio. Adeguamenti alla normativa statale in materia di edilizia e di sismica. Modifiche alle leggi regionali 65/2014 , 64/2009 , 5/2010 e 35/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 25 novembre 2019

Art. 5
Procedimento per l’approvazione del DPSS per i porti di interesse nazionale. Sostituzione dell'articolo 44 della l.r. 65/2014
1. L'articolo 44 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
Art. 44 Procedimento per l’approvazione del DPSS per i porti di interesse nazionale
1. Ai fini della sottoscrizione dell'intesa tra la Regione e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'
articolo 5, comma 1 quater, della legge (1) 28 gennaio 1994, n. 84
(Riordino della legislazione in materia portuale), per la definizione del documento di pianificazione strategica del sistema portuale, d'ora in poi definito “DPSS”, la Giunta regionale verifica la coerenza con il PIT e con gli altri atti di programmazione e pianificazione regionale.
2. Nel caso in cui, sulla base delle verifiche svolte ai sensi del comma 1, la Giunta regionale rilevi carenze nella documentazione trasmessa, oppure rilevi contrasti con il PIT o con gli atti di pianificazione e programmazione regionale, la Giunta regionale richiede all'Autorità di sistema portuale (AdSP) integrazioni o modifiche del DPSS.
3. Nel caso in cui, sulla base delle verifiche svolte ai sensi del comma 1, la Giunta regionale accerti la completezza della documentazione trasmessa e, altresì, la coerenza con il PIT e con gli atti di pianificazione e programmazione regionale, trasmette il DPSS al Consiglio regionale che approva gli indirizzi ai fini della sottoscrizione dell'intesa di cui all'
Sito esternoarticolo 5, comma 1 quater, lettera b), della l. 84/1994
, da parte del Presidente della Giunta regionale.
4. La Giunta regionale approva il DPSS entro i termini di cui all'
Sito esternoarticolo 5, comma 1 quater, lettera b), della l. 84/1994
e lo trasmette all’Autorità di sistema portuale e ai comuni interessati.
5. L'avviso di approvazione del DPSS è pubblicato sul BURT. Il DPSS acquista efficacia a far data dal giorno successivo alla data di pubblicazione del relativo avviso sul BURT.
6. Ai fini dell'approvazione del DPSS ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 5, comma 1 quinquies, della l. 84/1994
da parte della Regione competente, la Giunta regionale compie gli adempimenti indicati ai commi 1, 2 e 3. Il Consiglio regionale approva gli indirizzi ai fini della sottoscrizione da parte del Presidente della Giunta regionale dell'intesa di cui al medesimo articolo 5, comma 1 quinquies.
”.

Note del Redattore:

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Parola così corretta con Avviso tecnico di errore materiale, pubblicato sul Bollettino ufficiale 12 febbraio 2020, n. 7.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, limitatamente ai commi 3 e 4 dell’art. 168 della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) come da esso riformulato.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente all’introduzione del comma 5 del nuovo art. 170 bis della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente all’introduzione dei commi 4 e comma 5 dell’art. 174 della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), come da esso riformulato.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo. Di seguito articolo abrogato con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 5 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.