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Legge regionale 22 novembre 2019, n. 69

Disposizioni in materia di governo del territorio. Adeguamenti alla normativa statale in materia di edilizia e di sismica. Modifiche alle leggi regionali 65/2014 , 64/2009 , 5/2010 e 35/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 25 novembre 2019

Art. 36
Richiesta di autorizzazione per gli interventi rilevanti. Sostituzione dell'articolo 167 della l.r. 65/2014
1. L’articolo 167 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
Art. 167 Richiesta di autorizzazione per gli interventi rilevanti
1. Fermo restando l’obbligo dei titoli abilitativi non si possono iniziare i lavori relativi agli interventi di cui all’
Sito esternoarticolo 94 bis, comma 1, lettera a), del d.p.r. 380/2001
, senza la preventiva
autorizzazione della struttura regionale competente.
2. Con la richiesta di autorizzazione, da presentare allo sportello unico in via telematica, sono trasmessi:
a) il progetto, debitamente firmato da un ingegnere, un architetto, un geometra o un perito edile, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori;
b) l’asseverazione di cui all’articolo 173.
3. Il progetto trasmesso con la richiesta di autorizzazione è esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni e accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione, sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.
4. La trasmissione della richiesta e del relativo progetto allegato nei modi e nei termini indicati nel presente articolo è valida anche agli effetti dell'
Sito esternoarticolo 65 del d.p.r. 380/2001
, se sottoscritta dal costruttore.
5. I lavori per la realizzazione degli interventi sono diretti da un ingegnere, un architetto, un geometra o un perito edile, nei limiti delle rispettive competenze.
”.

Note del Redattore:

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Parola così corretta con Avviso tecnico di errore materiale, pubblicato sul Bollettino ufficiale 12 febbraio 2020, n. 7.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, limitatamente ai commi 3 e 4 dell’art. 168 della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) come da esso riformulato.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente all’introduzione del comma 5 del nuovo art. 170 bis della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente all’introduzione dei commi 4 e comma 5 dell’art. 174 della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), come da esso riformulato.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo. Di seguito articolo abrogato con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 5 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.