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Legge regionale 22 novembre 2019, n. 69

Disposizioni in materia di governo del territorio. Adeguamenti alla normativa statale in materia di edilizia e di sismica. Modifiche alle leggi regionali 65/2014 , 64/2009 , 5/2010 e 35/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 25 novembre 2019

Art. 30
Disposizioni per l'adeguamento alla normativa statale della disciplina sui mutamenti di destinazione d'uso senza opere. Modifiche all'articolo 134 della l.r. 65/2014
1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 134 della l.r. 65/2014 , è inserita la seguente:
e bis) i mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d’uso di immobili, o di loro parti, anche nei casi in cui non siano accompagnati dall'esecuzione di opere edilizie, ove ricadenti all'interno delle zone omogenee “A” di cui al d.m. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica;
”.
2. Alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 134 della l.r. 65/2014 , le parole: “
volume, calcolato
” sono sostituite dalle seguenti: “
volumetria, calcolata
”.
3. Al comma 2 dell'articolo 134 della l.r. 65/2014 , le parole: “,
ai fini procedimentali si applica la disciplina di cui all’articolo 145, restando comunque ferme le sanzioni penali previste dal
Sito esternod.p.r. 380/2001 ” sono soppresse.
4. Dopo il comma 2 dell'articolo 134 della l.r. 65/2014 , è inserito il seguente:
2 bis. Possono altresì essere realizzati mediante SCIA in alternativa al permesso di costruire i mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d’uso di cui al comma 1, lettera e bis).
”.
5. [Dopo il comma 2 bis dell’articolo 134 della l.r. 65/2014 , è inserito il seguente:
2 ter. Nei casi di cui ai commi 2 e 2 bis, il procedimento si svolge secondo quanto disposto
dall’articolo 145, restando ferme le sanzioni penali previste dal
Sito esternod.p.r. 380/2001
.
”.](2)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 2 del 2021, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.


Note del Redattore:

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Parola così corretta con Avviso tecnico di errore materiale, pubblicato sul Bollettino ufficiale 12 febbraio 2020, n. 7.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, limitatamente ai commi 3 e 4 dell’art. 168 della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) come da esso riformulato.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente all’introduzione del comma 5 del nuovo art. 170 bis della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente all’introduzione dei commi 4 e comma 5 dell’art. 174 della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), come da esso riformulato.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo. Di seguito articolo abrogato con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 5 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.