Legge regionale 18 novembre 2019, n. 68
Disposizioni in materia di ARPAT in attuazione
della legge 28 giugno 2016, n. 132 . Modifiche alla l.r. 30/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 20 novembre 2019
Art. 8
Attività di controllo ambientale. Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 30/2009
1. L’articolo 7 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:
“
Art. 7 - Attività di controllo ambientale
1. In coerenza con le funzioni di controllo ambientale di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b),

, le attività di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), consistono nel campionamento, nell’analisi e misura, nel monitoraggio e nell’ispezione, aventi ad oggetto lo stato delle componenti ambientali, delle pressioni e degli impatti, nonché nella verifica delle forme di autocontrollo previste dalle normative comunitarie e statali vigenti.
2. Le funzioni di controllo sono esercitate dal personale incaricato degli interventi ispettivi ai sensi dell’articolo 35, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all’

e altresì secondo gli indirizzi regionali per la programmazione delle attività di ARPAT di cui all’articolo 15. Tali funzioni possono essere svolte anche sulla base di progetti speciali relativi a specifiche problematiche ambientali, in attuazione della normativa di settore e delle politiche regionali in materia ambientale.
3. Nell’ambito delle attività di controllo, il personale di cui all’articolo 35, individuato in attuazione dell’

, esercita altresì funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria.
4. Le attività di controllo possono essere attivate anche su segnalazione dei cittadini.
”.