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Legge regionale 18 novembre 2019, n. 68

Disposizioni in materia di ARPAT in attuazione Sito esternodella legge 28 giugno 2016, n. 132 . Modifiche alla l.r. 30/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 20 novembre 2019

Art. 6
Attività istituzionali dell’ARPAT. Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 30/2009
1. L’articolo 5 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 5 - Attività istituzionali dell’ARPAT
1. Le attività istituzionali sono quelle attività tecnico-scientifiche svolte da ARPAT a favore della Regione, dei comuni, delle unioni dei comuni e degli enti parco regionali nell’interesse della collettività di cui all’articolo 11, commi 1, 2 e 3, e consistenti in:
a) attività di supporto tecnico-scientifico, come definite all’articolo 8;
b) attività di controllo ambientale, come definite all’articolo 7;
c) attività di elaborazione dati, di informazione e conoscenza ambientale, come definite all’articolo 9.
2. Costituiscono altresì attività istituzionali:
a) le attività connesse alla tutela della salute di cui all’articolo 10;
b) le attività di cui al presente articolo rese ai privati ai sensi dell’articolo 11, comma 4.
3. L’ARPAT svolge le attività istituzionali di cui ai commi 1 e 2 con riferimento alle matrici aria, acqua e suolo.
4. La carta di cui all’articolo 13 definisce le attività istituzionali di cui al presente articolo con riferimento alle matrici di cui al comma 3.
”.

Note del Redattore:

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v. B.U. 25 novembre 2019, n. 53, Avviso di Rettifica.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.