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Legge regionale 18 novembre 2019, n. 68

Disposizioni in materia di ARPAT in attuazione Sito esternodella legge 28 giugno 2016, n. 132 . Modifiche alla l.r. 30/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 20 novembre 2019

Art. 17
Piano delle attività dell’ARPAT. Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 30/2009
1. L’articolo 16 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 16 - Piano delle attività dell’ARPAT
1. Il piano triennale delle attività, con documento attuativo annuale definisce, sulla base della carta di cui all’articolo 13 e nel rispetto degli indirizzi regionali di cui all’articolo 15, le attività istituzionali che l’ARPAT è tenuta a svolgere nell’anno di riferimento, nonché le linee di intervento relative al biennio successivo.
2. Entro il 30 novembre di ogni anno, il direttore generale dell’ARPAT elabora e trasmette alla Giunta regionale la proposta di piano delle attività e il bilancio preventivo economico.
3. Entro i termini previsti per l’invio della richiesta di parere al Consiglio regionale sul bilancio preventivo economico di cui all’articolo 31, commi 2 e 3, la Giunta regionale provvede all’approvazione del piano delle attività di cui al comma 1, previa verifica del rispetto degli indirizzi regionali di cui all’articolo 15 e lo trasmette al Consiglio regionale.
4. La Giunta regionale prescrive al direttore generale dell’ARPAT la modifica del piano delle attività nel caso in cui ciò si renda necessario al fine di garantire l’allineamento dello stesso al bilancio preventivo economico approvato ai sensi dell’articolo 31, comma 4, a seguito del parere del Consiglio regionale. A tal fine il direttore generale dell’ARPAT elabora la proposta di modifica del piano delle attività e la trasmette, entro il termine prescritto, alla Giunta regionale per la successiva approvazione.
5. Nel corso dell’anno di riferimento il piano delle attività può essere integrato sulla base delle richieste degli enti di cui agli articoli 5 e 10 e delle risorse dagli stessi rese disponibili. La modifica al piano delle attività può prevedere ulteriori attività, nell’ambito di quelle indicate dalla carta di cui all’articolo 13, a condizione che non interferiscano con il pieno e corretto svolgimento delle attività già programmate. A tal fine:
a) la Giunta regionale, ove necessario, può approvare indirizzi integrativi ai sensi
dell’articolo 15 per l’elaborazione della modifica del piano delle attività;
b) sulla base degli eventuali indirizzi di cui alla lettera a), il direttore generale elabora la proposta di piano delle attività, corredata da una dichiarazione che attesti la non interferenza dello svolgimento delle attività aggiuntive con il pieno e corretto svolgimento delle attività già programmate e la trasmette, entro il termine prescritto, alla Giunta regionale per la successiva approvazione.
6. Il direttore generale dell’ARPAT presenta alla Giunta regionale le relazioni sull’avanzamento del piano delle attività secondo le indicazioni previste negli indirizzi di cui all'articolo 15.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

v. B.U. 25 novembre 2019, n. 53, Avviso di Rettifica.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.