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Legge regionale 18 novembre 2019, n. 68

Disposizioni in materia di ARPAT in attuazione Sito esternodella legge 28 giugno 2016, n. 132 . Modifiche alla l.r. 30/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 20 novembre 2019

Art. 16
Indirizzi regionali per la programmazione delle attività dell’ARPAT. Sostituzione dell’articolo 15 della l.r. 30/2009
1. L’articolo 15 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 15 - Indirizzi regionali per la programmazione delle attività dell’ARPAT
1. Nel rispetto dei contenuti del programma triennale delle attività del Sistema nazionale di cui all’
Sito esternoarticolo 10 della l. 132/2016
, la Giunta regionale entro il 31 ottobre di ogni anno, sulla base delle risorse disponibili, con propria deliberazione individua:
a) le risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento delle attività obbligatorie per il raggiungimento dei LEPTA di cui all’articolo 11, comma 1;
b) le risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento delle attività obbligatorie rese disponibili dagli enti di cui agli articoli 5 e 10 e distinte in ordinarie e straordinarie, come individuate all’articolo 11, commi 2 e 3;
c) gli indirizzi per l’elaborazione del piano delle attività di cui all’articolo 16;
d) i criteri per il coordinamento dell’integrazione tra l’ARPAT e le strutture del servizio sanitario regionale nello svolgimento delle attività di cui all’articolo 10.
2. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), gli enti di cui agli articoli 5 e 10 inviano alla Giunta regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, le richieste di svolgimento di attività.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

v. B.U. 25 novembre 2019, n. 53, Avviso di Rettifica.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.