Legge regionale 18 novembre 2019, n. 68
Disposizioni in materia di ARPAT in attuazione della legge 28 giugno 2016, n. 132 . Modifiche alla l.r. 30/2009 .
Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 20 novembre 2019
Art. 28
Disposizioni sul personale addetto alle attività di ispezione e vigilanza. Sostituzione dell’articolo 35 della l.r. 30/2009
1. L’articolo 35 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:
“
Art. 35 - Disposizioni sul personale addetto alle attività di ispezione e vigilanza
1. Il direttore generale dell’ARPAT, attraverso specifico regolamento interno, individua il personale incaricato degli interventi ispettivi nell’ambito delle funzioni di controllo, in attuazione dell'
articolo 14, comma 5, della l. 132/2016 .
2.
Ai sensi dell’
articolo 14, comma 6, della l. 132/2016 , il personale di cui al comma 1, può accedere agli impianti oggetto di ispezione e ottenere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l’espletamento dei controlli stessi. Alle richieste non può essere opposto il segreto industriale.
3.
Ai sensi dell’
articolo 14, comma 7, della l. 132/2016 , il direttore generale dell’ARPAT, può individuare e nominare, tra il personale di cui al comma 1, i dipendenti che, nell'esercizio delle loro funzioni, operano con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. A tale personale l’ARPAT garantisce adeguata assistenza legale e copertura assicurativa.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.