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Legge regionale 18 novembre 2019, n. 68

Disposizioni in materia di ARPAT in attuazione Sito esternodella legge 28 giugno 2016, n. 132 . Modifiche alla l.r. 30/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 20 novembre 2019

Art. 21
Articolazione organizzativa dell’ARPAT. Sostituzione dell’articolo 20 della l.r. 30/2009
1. L’articolo 20 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 20 - Articolazione organizzativa dell’ARPAT
1. L’ARPAT è articolata in una struttura centrale di livello regionale e in strutture periferiche che
assicurano la copertura omogenea delle attività su tutto il territorio regionale.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, o quando vi sia necessità di modificazioni sostanziali nell’assetto delle competenze regionali in materia ambientale, approva indirizzi per l'organizzazione dell’ARPAT che, nel rispetto delle disposizioni della
Sito esternol. 132/2016
e delle relative disposizioni attuative, definiscano:
a) il modello organizzativo dell’ARPAT coerente con l’articolazione organizzativa delle strutture regionali competenti nelle funzioni tecnico amministrative in materia ambientale;
b) la ripartizione delle attività da espletare, a livello centrale e periferico, in modo da assicurare, in ogni caso, l’omogeneità, l’efficacia, l’efficienza e la qualità delle prestazioni dell’ARPAT.
3. Entro novanta giorni dall’invio della deliberazione di cui al comma 2 ed in attuazione degli indirizzi ivi previsti, l’ARPAT adotta il regolamento di organizzazione interno e lo trasmette alla Giunta regionale per l’approvazione. Il regolamento di organizzazione assicura funzioni e strumenti adeguati per garantire lo svolgimento uniforme ed omogeneo su tutto il territorio regionale delle attività con riferimento al modello organizzativo di cui al comma 2.
4. Il regolamento di organizzazione di cui al comma 3 individua il bacino di riferimento delle attività di laboratorio, tenendo conto della rete nazionale dei laboratori accreditati, nonché del sistema regionale integrato dei laboratori di sanità pubblica e dell’Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana.
5. Il regolamento di organizzazione di cui al comma 3 è approvato dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall'invio ed è aggiornato, con le stesse modalità, a seguito delle modifiche apportate dalla deliberazione di cui al comma 2.
”.

Note del Redattore:

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v. B.U. 25 novembre 2019, n. 53, Avviso di Rettifica.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.