Legge regionale 18 novembre 2019, n. 68
Disposizioni in materia di ARPAT in attuazione della legge 28 giugno 2016, n. 132 . Modifiche alla l.r. 30/2009 .
Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 20 novembre 2019
Art. 11
Attività di elaborazione dati, di informazione e conoscenza ambientale. Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 30/2009
1. L’articolo 9 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:
“
Art. 9 - Attività di elaborazione dati, di informazione e conoscenza ambientale
1. In coerenza con le funzioni di cui all’
articolo 3 della l. 132/2016 , le attività di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), consistono nella raccolta, nell’organizzazione ed elaborazione dei dati acquisiti nell’esercizio delle attività istituzionali di cui agli articoli 5 e 10, trattati e pubblicati ai sensi
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).
2. Tali attività sono finalizzate a fornire agli enti di cui agli articoli 5 e 10 un quadro conoscitivo che descriva le pressioni, le loro cause, gli impatti sull’ambiente ed il suo stato ed a garantire un’informazione ambientale oggettiva al pubblico anche ai sensi del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale). Tali dati costituiscono altresì quadro di riferimento tecnico ufficiale ai fini delle attività delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’
articolo 3, comma 4, della l. 132/2016 .
3. Gli elementi conoscitivi derivanti dallo svolgimento delle funzioni di cui all’
articolo 3, comma 1, lettera c), della l. 132/2016 costituiscono riferimento ufficiale e vincolante per le attività di competenza degli enti di cui all’articolo 5, comma 1.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.