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Legge regionale 14 novembre 2019, n. 67

Cooperazione di comunità. Modifiche alla l.r. 73/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 20 novembre 2019





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto della Costituzione ;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettera p), dello Statuto;


Vista la legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana);


Considerato che:


1. L'articolo 11 bis della l.r. 73/2005 , stabilisce che la Regione Toscana riconosce e promuove il ruolo della cooperazione di comunità promossa da soggetti pubblici e privati che appartengono alla medesima comunità al fine di contribuire a mantenere vive e valorizzare comunità locali a rischio di spopolamento facendo riferimento, in particolare, a quelle situate in territori montani e marginali, tese all'organizzazione e alla gestione di attività che interessano, in particolare, il paesaggio e l'ambiente;


2. Per valorizzare e rafforzare il ruolo svolto dalle cooperative di comunità, soprattutto da quelle presenti nei contesti territoriali che, per localizzazione geografica o criticità sociali, risultano in condizioni di disagio, appare opportuno definirne con maggiore dettaglio le caratteristiche generali, il contesto di azione nonché il quadro complessivo delle attività, anche nell'ottica della promozione e del sostegno di politiche di economia collaborativa;


3. Risulta opportuno estendere la possibilità, da parte della Regione, di intervenire a sostegno delle cooperative di comunità oltre il contesto tradizionale delle aree montane e marginali, prendendo in considerazione, in particolare, altre zonizzazioni che caratterizzano aree fragili del territorio regionale quali le aree interne, quelle a rischio di spopolamento e quelle caratterizzate da condizioni di disagio socio-economico e di criticità ambientale; risulta altresì opportuno estendere il raggio di azione regionale anche alle esperienze di cooperazione che nascono in altri contesti, specificamente nelle aree metropolitane e nelle periferie urbane, purché caratterizzati da criticità sotto il profilo della scarsità di servizi resi alla collettività e della presenza di disagio sociale ed economico;


4. Risulta altresì opportuno specificare meglio le attività caratterizzanti le cooperative di comunità nonché le caratteristiche dei soci delle stesse;


5. L’intervento normativo intende, infine, in un’ottica di valorizzazione delle risorse del territorio, offrire la possibilità alla Regione ed agli enti regionali di assegnare alle cooperative di comunità aree e beni immobili inutilizzati per il loro recupero e riuso con finalità di interesse generale; risulta inoltre opportuno offrire tale possibilità anche agli enti locali ed agli enti del servizio sanitario regionale;


6. Per l’anno 2020 è previsto un finanziamento pari ad euro 740.000,00 complessivi finalizzato ad un intervento di sostegno alla cooperazione di comunità;


7. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge è necessario disporne l’entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Approva la presente legge

Art. 1
Interventi per lo sviluppo ed il sostegno della cooperazione. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 73/2005
1. La lettera k) del comma 1 dell' articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana) è sostituita dalla seguente:
k) alle attività di promozione delle cooperative di comunità di cui all'articolo 11 bis, commi 1 e 2.
”.
Art. 2
Cooperazione di comunità. Sostituzione dell'articolo 11 bis della l.r. 73/2005
1. L'articolo 11 bis della l.r. 73/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 11 bis - Cooperazione di comunità
1. La Regione, al fine di valorizzare le risorse territoriali, le competenze, le vocazioni e le tradizioni culturali delle comunità locali presenti in aree montane, aree interne o a rischio di spopolamento, oppure in zone caratterizzate da condizioni di disagio socio-economico e di criticità ambientale, riconosce e promuove le cooperative di comunità.
2. La Regione riconosce e promuove altresì le cooperative di comunità costituite in particolari contesti, diversi da quelli del comma 1, quali aree metropolitane o periferie urbane, caratterizzati da minore accessibilità sociale, economica e di mercato che si traduca in rarefazione dei servizi e presenza di marginalità sociali.
3. Per cooperative di comunità si intendono le società cooperative costituite ai sensi dell’articolo 2511 e seguenti del codice civile, iscritte all’Albo delle cooperative di cui all’articolo 2512 del codice civile e all’articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del codice civile, con l’obiettivo di soddisfare i bisogni della comunità locale in cui operano, migliorandone la qualità sociale ed economica della vita attraverso lo sviluppo di attività culturali, di attività socio economiche eco-sostenibili, il recupero di beni ambientali o monumentali, la creazione di off erta di lavoro. Le cooperative di comunità perseguono l’interesse generale della comunità in cui operano e promuovono la partecipazione dei cittadini alla gestione di beni e servizi collettivi.
4. La compagine sociale delle cooperative di comunità è composta da:
a) persone fisiche e giuridiche che appartengono alla comunità interessata ovvero la sovvenzionano od operano con essa;
b) le organizzazioni del Terzo settore di cui al
Sito esternodecreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
(Codice del Terzo settore, a norma dell'
Sito esternoarticolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106
) che hanno sede legale nella comunità interessata e dichiarano espressamente di svolgere in maniera prevalente le loro attività nei confronti della comunità stessa.
5. La Regione e i suoi enti dipendenti concedono l’utilizzo di aree e di beni immobili inutilizzati, nel rispetto delle procedure di cui alla
legge regionale 27 dicembre 2004 n. 77
(Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla
legge regionale 21 marzo 2000, n. 39
“Legge forestale della Toscana”) e del relativo regolamento di attuazione 23 novembre 2005, n. 61/R, in favore di cooperative di comunità, per il recupero e riuso, con finalità di interesse generale e per la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano, sulla base di una proposta per l’utilizzo di uno specifico bene presentata da parte delle stesse cooperative.
6. Gli enti locali, nel rispetto dell’
Sito esternoarticolo 118, comma quarto, della Costituzione
e le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, possono applicare le disposizioni del presente articolo e possono procedere all'affidamento di aree e beni immobili inutilizzati in favore di cooperative di comunità per le finalità di cui al comma 5, sulla base di una proposta per l’utilizzo di uno specifico bene presentata da parte delle stesse
cooperative.
”.
Art. 3
Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 73/2005
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 73/2005 sono aggiunti i seguenti:
4 bis. Nell’anno 2020 la Regione sostiene le cooperative di comunità di cui all'articolo 11 bis attraverso la concessione di contributi, da erogare mediante bando in osservanza della normativa sugli aiuti di Stato, e per i quali è autorizzata la spesa di euro 740.000,00 cui si fa fronte, per euro 640.000,00 con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 04 "Reti e altri servizi di pubblica utilità", Titolo 2 "Spese in conto capitale" e, per euro, 100.000,00 con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 04 "Reti e altri servizi di pubblica utilità", Titolo 1 "Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020.
4 ter. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 4 bis, sono apportate al bilancio di previsione vigente 2019-2021, annualità 2020, le seguenti variazioni per sola competenza:
Anno 2020
- In diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per euro 640.000,00;
- In diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 100.000,00;
- In aumento, Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 04 "Reti e altri servizi di pubblica utilità", Titolo 2 "Spese in conto capitale" per euro 640.000,00;
- In aumento, Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 04 "Reti e altri servizi di pubblica utilità", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 100.000,00.
”.
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.