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Legge regionale 14 novembre 2019, n. 67

Cooperazione di comunità. Modifiche alla l.r. 73/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 20 novembre 2019

Art. 2
Cooperazione di comunità. Sostituzione dell'articolo 11 bis della l.r. 73/2005
1. L'articolo 11 bis della l.r. 73/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 11 bis - Cooperazione di comunità
1. La Regione, al fine di valorizzare le risorse territoriali, le competenze, le vocazioni e le tradizioni culturali delle comunità locali presenti in aree montane, aree interne o a rischio di spopolamento, oppure in zone caratterizzate da condizioni di disagio socio-economico e di criticità ambientale, riconosce e promuove le cooperative di comunità.
2. La Regione riconosce e promuove altresì le cooperative di comunità costituite in particolari contesti, diversi da quelli del comma 1, quali aree metropolitane o periferie urbane, caratterizzati da minore accessibilità sociale, economica e di mercato che si traduca in rarefazione dei servizi e presenza di marginalità sociali.
3. Per cooperative di comunità si intendono le società cooperative costituite ai sensi dell’articolo 2511 e seguenti del codice civile, iscritte all’Albo delle cooperative di cui all’articolo 2512 del codice civile e all’articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del codice civile, con l’obiettivo di soddisfare i bisogni della comunità locale in cui operano, migliorandone la qualità sociale ed economica della vita attraverso lo sviluppo di attività culturali, di attività socio economiche eco-sostenibili, il recupero di beni ambientali o monumentali, la creazione di off erta di lavoro. Le cooperative di comunità perseguono l’interesse generale della comunità in cui operano e promuovono la partecipazione dei cittadini alla gestione di beni e servizi collettivi.
4. La compagine sociale delle cooperative di comunità è composta da:
a) persone fisiche e giuridiche che appartengono alla comunità interessata ovvero la sovvenzionano od operano con essa;
b) le organizzazioni del Terzo settore di cui al
Sito esternodecreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
(Codice del Terzo settore, a norma dell'
Sito esternoarticolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106
) che hanno sede legale nella comunità interessata e dichiarano espressamente di svolgere in maniera prevalente le loro attività nei confronti della comunità stessa.
5. La Regione e i suoi enti dipendenti concedono l’utilizzo di aree e di beni immobili inutilizzati, nel rispetto delle procedure di cui alla
legge regionale 27 dicembre 2004 n. 77
(Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla
legge regionale 21 marzo 2000, n. 39
“Legge forestale della Toscana”) e del relativo regolamento di attuazione 23 novembre 2005, n. 61/R, in favore di cooperative di comunità, per il recupero e riuso, con finalità di interesse generale e per la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano, sulla base di una proposta per l’utilizzo di uno specifico bene presentata da parte delle stesse cooperative.
6. Gli enti locali, nel rispetto dell’
Sito esternoarticolo 118, comma quarto, della Costituzione
e le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, possono applicare le disposizioni del presente articolo e possono procedere all'affidamento di aree e beni immobili inutilizzati in favore di cooperative di comunità per le finalità di cui al comma 5, sulla base di una proposta per l’utilizzo di uno specifico bene presentata da parte delle stesse
cooperative.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.