Legge regionale 13 novembre 2019, n. 65
Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021.
Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 14 novembre 2019
Art. 5
Disposizioni per la redazione dei bilanci. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 65/2010
1. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011) è sostituito dal seguente:
“
4. Le modalità di variazione al bilancio preventivo sono disciplinate con delibera di Giunta regionale, sulla base degli indirizzi agli enti dipendenti contenuti nel Documento di economia e finanza regionale (DEFR) e nella nota di aggiornamento di cui agli articoli 8 e 9
della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
l.r. 20/2008 ).
”.Note del Redattore:
Parola così corretta con Avviso tecnico di errore materiale, pubblicato sul Bollettino ufficiale 12 febbraio 2020, n. 7.
Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 26 . Vedi Avviso di rettifica su B.U. 29 gennaio 2021, n. 5 .
Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 28 ed ora così sostituita con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 10.