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Legge regionale 14 ottobre 2019, n. 63

Interventi di sensibilizzazione per la riduzione e il riciclo della plastica nell’ambiente.

Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima, del 23 ottobre 2019





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 3, comma 3 bis, e l’articolo 4, comma 1, lettere c), l) e n bis), dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali) e, in particolare, l’articolo 45;


Vista la legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana “APET”. Modifiche alla l.r. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale);


Vista la legge regionale 28 giugno 2019 n. 37 (Misure per la riduzione dell’incidenza della plastica sull’ambiente);


Considerato quanto segue:


1. È stata espressa una forte attenzione sull’esigenza di limitare l’uso delle materie plastiche quali agenti inquinanti principali dell’ecosistema, esigenza espressa innanzitutto dalle istituzioni europee attraverso innumerevoli provvedimenti che dettano misure, fra le quali anche quelle miranti alla diffusione di materiali riciclabili;


2. Il Consiglio regionale, anche in linea con le menzionate politiche europee e con le campagne del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare quali la “Plastic free challenge”, volte alla sensibilizzazione nella dismissione dell’uso della plastica, già prima dell’approvazione della l.r. 37/2019 , ha approvato la mozione, 14 maggio 2019 n. 1761 (In merito all’adozione di misure regionali plastic free), con la quale ha impegnato la Giunta regionale all’adozione di provvedimenti attuativi delle politiche europee e statali volte al disincentivo dell’uso della plastica sul territorio regionale, oltre che allo sviluppo della raccolta differenziata e all’utilizzo di plastica riciclata soprattutto nel settore pubblico;


3. Il mutamento delle condotte collettive incidenti sulla tutela ambientale è dato imprescindibile per il conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale e tale comportamento è correlato direttamente alla conoscenza dei problemi e alla consapevolezza delle regole dettate dalle leggi vigenti in materia e alla consapevolezza delle sanzioni poste a presidio di tali regole;


4. Il legislatore statale, nella consapevolezza del rilievo che assumono la conoscenza e la partecipazione nella riuscita delle politiche ambientali, ha stabilito, nel Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), con l’articolo 34 che le regioni si dotino, attraverso adeguati processi informativi e partecipativi, di una complessa strategia di sviluppo sostenibile;


5. L’Agenzia Toscana promozione turistica, quale ente “in house” della Regione Toscana, nel quadro delle attività che declinano il suo programma operativo, ha proposto al Consiglio regionale di siglare un protocollo d’intesa per la realizzazione di interventi di sensibilizzazione per la riduzione e il riciclo della plastica nell’ambiente e di attuazione delle norme dettate dalla l.r. 37/2019 in materia di comportamenti eco sostenibili, per mezzo di azioni rivolte ai turisti che in gran numero giungono in Toscana lungo l’intero arco dell’anno, ai ragazzi delle scuole, soprattutto in occasione delle gite scolastiche che li portano a visitare il territorio regionale e i suoi musei, alle amministrazioni locali promotrici di progetti, nonché al pubblico in generale;


6. Al fine di avviare un confronto sui contenuti del protocollo d’intesa, Toscana promozione turistica ha presentato al Consiglio regionale una proposta operativa concernente specifiche azioni volte alla formazione, alla diffusione via web, alla partecipazione tramite concorsi di idee e per mezzo del sostegno alle amministrazioni presentatrici di progetti in materia di dismissione e riuso delle plastiche. Sulla proposta si è svolto un lavoro di confronto fra l’agenzia e i soggetti istituzionali del Consiglio regionale che ha condotto alla elaborazione di un dettagliato piano di specifiche azioni operative;


7. È presente una disponibilità di risorse per il finanziamento di iniziative legislative del Consiglio regionale che, nella misura di 300.000,00 euro, possono essere proficuamente messe a disposizione degli interventi previsti dalla presente legge, da attuarsi per il tramite di Toscana promozione turistica anche in collaborazione con soggetti istituzionalmente operanti in materia di tutela ambientale, secondo le specifiche risultanti da apposito accordo di collaborazione;


8. Vista l’urgenza di procedere in tempi rapidi all’attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge e, in particolare, di renderne effettivo il finanziamento entro l’anno 2019, è necessario prevederne l’entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


Art. 1
Finalità e oggetto
1. Il Consiglio regionale, al fine di garantire la conoscenza e l’effettività delle disposizioni vigenti in materia di disuso e riciclo dei materiali plastici sul territorio regionale, sigla un accordo di collaborazione con l’agenzia Toscana promozione turistica per la realizzazione di interventi di sensibilizzazione e di attuazione delle norme della legge regionale 28 giugno 2019, n. 37 (Misure per la riduzione dell’incidenza della plastica sull’ambiente).
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Consiglio regionale conferisce a Toscana promozione turistica, quale soggetto operatore per la realizzazione delle azioni di sensibilizzazione alla dismissione dell’uso della plastica sul territorio regionale, il finanziamento una tantum per l’annualità 2019, di euro 300.000,00 da destinare alla realizzazione degli interventi specificati nel protocollo d’intesa di cui all’articolo 2.
Art. 2
Protocollo d’intesa
1. Il Consiglio regionale e Toscana promozione turistica stipulano un protocollo d’intesa al fine di disciplinare dettagliatamente il progetto di realizzazione delle finalità di cui all’articolo 1, con specifica regolazione dei rispettivi ruoli e competenze e con particolare previsione dei seguenti elementi:
a) il progetto di dettaglio volto alla divulgazione delle prescrizioni vigenti in materia di riduzione dell’incidenza della plastica sull’ambiente e, in particolare, delle disposizioni della l.r. 37/2019 , nonché alla sensibilizzazione verso comportamenti ecosostenibili in fatto di uso della plastica;
b) i destinatari degli interventi di comunicazione e sensibilizzazione quali i turisti in arrivo in Toscana, i turisti interni, gli studenti delle scuole e i visitatori dei musei;
c) le forme di sostegno ad iniziative e progetti e le modalità di instaurazione di collaborazioni fra Toscana promozione turistica e associazioni di categoria, nonché soggetti la cui finalità istituzionale è volta alla tutela ambientale, in particolare le amministrazioni locali, che cooperino a garanzia di una realizzazione capillare di interventi sul territorio regionale;
d) i tempi di realizzazione degli interventi, le specifiche modalità di rendicontazione da parte di Toscana promozione turistica e dell’eventuale conseguente recupero di somme da parte del Consiglio regionale.
2. All’atto della sottoscrizione del protocollo di cui al comma 1, il Consiglio regionale eroga la somma di cui all’articolo 1, comma 2, a Toscana promozione turistica che è tenuta alla presentazione al Consiglio regionale della rendicontazione complessiva delle spese sostenute entro il 31 ottobre 2020.
Art. 3
Norma finanziaria
1. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge, imputabili alla sola annualità 2019, per l’importo di euro 300.000,00 si fa fronte con gli stanziamenti dell’esercizio 2019 del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2019-2020-2021 di cui alla Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “spese correnti”.
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.