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Legge regionale 14 ottobre 2019, n. 63

Interventi di sensibilizzazione per la riduzione e il riciclo della plastica nell’ambiente.

Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima, del 23 ottobre 2019

Art. 1
Finalità e oggetto
1. Il Consiglio regionale, al fine di garantire la conoscenza e l’effettività delle disposizioni vigenti in materia di disuso e riciclo dei materiali plastici sul territorio regionale, sigla un accordo di collaborazione con l’agenzia Toscana promozione turistica per la realizzazione di interventi di sensibilizzazione e di attuazione delle norme della legge regionale 28 giugno 2019, n. 37 (Misure per la riduzione dell’incidenza della plastica sull’ambiente).
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Consiglio regionale conferisce a Toscana promozione turistica, quale soggetto operatore per la realizzazione delle azioni di sensibilizzazione alla dismissione dell’uso della plastica sul territorio regionale, il finanziamento una tantum per l’annualità 2019, di euro 300.000,00 da destinare alla realizzazione degli interventi specificati nel protocollo d’intesa di cui all’articolo 2.
1.
2.
Art. 2
Protocollo d’intesa
1. Il Consiglio regionale e Toscana promozione turistica stipulano un protocollo d’intesa al fine di disciplinare dettagliatamente il progetto di realizzazione delle finalità di cui all’articolo 1, con specifica regolazione dei rispettivi ruoli e competenze e con particolare previsione dei seguenti elementi:
a) il progetto di dettaglio volto alla divulgazione delle prescrizioni vigenti in materia di riduzione dell’incidenza della plastica sull’ambiente e, in particolare, delle disposizioni della l.r. 37/2019 , nonché alla sensibilizzazione verso comportamenti ecosostenibili in fatto di uso della plastica;
b) i destinatari degli interventi di comunicazione e sensibilizzazione quali i turisti in arrivo in Toscana, i turisti interni, gli studenti delle scuole e i visitatori dei musei;
c) le forme di sostegno ad iniziative e progetti e le modalità di instaurazione di collaborazioni fra Toscana promozione turistica e associazioni di categoria, nonché soggetti la cui finalità istituzionale è volta alla tutela ambientale, in particolare le amministrazioni locali, che cooperino a garanzia di una realizzazione capillare di interventi sul territorio regionale;
d) i tempi di realizzazione degli interventi, le specifiche modalità di rendicontazione da parte di Toscana promozione turistica e dell’eventuale conseguente recupero di somme da parte del Consiglio regionale.
2. All’atto della sottoscrizione del protocollo di cui al comma 1, il Consiglio regionale eroga la somma di cui all’articolo 1, comma 2, a Toscana promozione turistica che è tenuta alla presentazione al Consiglio regionale della rendicontazione complessiva delle spese sostenute entro il 31 ottobre 2020.
1.
2.
Art. 3
Norma finanziaria
1. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge, imputabili alla sola annualità 2019, per l’importo di euro 300.000,00 si fa fronte con gli stanziamenti dell’esercizio 2019 del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2019-2020-2021 di cui alla Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “spese correnti”.
1.
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.