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Legge regionale 1 ottobre 2019, n. 61

Disposizioni in merito alla Commissione unica di accertamento sanitario della condizione di disabilità. Modifiche alla l.r. 60/2017 .

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 9 ottobre 2019





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale



Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettera e), dello Statuto;


Vista la legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60 (Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità);


Considerato quanto segue:


1. Sulla base della normativa nazionale e regionale vigente, con particolare riferimento a quanto contenuto nella l.r. 60/2017 , l'accertamento sanitario della condizione di disabilità è attualmente svolto da una commissione unica di accertamento, costituita presso i servizi dell'azienda unità sanitaria locale (USL) che svolgono funzioni in materia medico legale;


2. Tale commissione è composta, secondo quanto disposto dall’articolo 6 della l.r. 60/2017 , in modo da rappresentare le specifiche professionalità e competenze specialistiche di riferimento. In particolare, tra queste è prevista, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera b), della sopracitata l.r. 60/2017 , la presenza di un medico, dipendente o convenzionato dell'azienda USL, scelto prioritariamente tra gli specialisti nella branca medica relativa alla patologia oggetto di accertamento;


3. Anche alla luce di alcune criticità emerse in fase applicativa ed al fine di garantire la massima appropriatezza delle valutazioni effettuate dalle commissioni uniche di accertamento, risulta opportuno intervenire sulla disposizione citata affinché, all’interno delle predette commissioni, sia sempre garantita la presenza di un medico specialista nella branca medica di riferimento qualora, in sede di domanda, la persona interessata lo richieda;


Approva la presente legge


Art. 1
Commissione unica di accertamento. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 60/2017
1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60 (Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità) è sostituita dalla seguente:
b) un medico dipendente o convenzionato dell'azienda USL. Qualora in sede di domanda la persona interessata lo richieda, il medico è scelto fra gli specialisti della branca medica relativa alla patologia oggetto di accertamento;
”.
Art. 2
Adeguamento
1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge le aziende unità sanitarie locali (USL) si adeguano alle disposizioni di cui all’articolo 1.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.